INDICE ED INIZIO ARGOMENTO "UN GIUDIZIO CONTRO LE LEGGI NATURALI"

 

 

PRESENTAZIONE IN BREVE

 

In pratica si tratta di una testimonianza di un fatto in contrasto con le leggi della fisica, che un giudice di primo grado ha giustamente ritenuto non credibile, ma che la Corte d'Appello di secondo grado, invece, ha ritenuto credibile, modificando quanto esposto nella sentenza di primo grado.

Qui di seguito si espongono in breve i fatti più importanti.

 

Il 2.3.00 Luca Tonello è stato convocato da un suo datore di lavoro, Paolo Pillon, davanti a dei colleghi ed è stato accusato di aver sottratto dei documenti aziendali riservati. Subito dopo è stato invitato a dare le proprie dimissioni, ma lui non ha accettato.  

Il 13.3.00 è stata effettuata una riunione presso un consulente del lavoro, dove Luca era assistito da un sindacalista, che ha chiesto che i datori di lavoro formulassero le accuse dettagliatamente e per iscritto, specificando, tra l'altro, di quali documenti si trattava.

Il 14.3.00 i suoi datori di lavoro gli hanno inviato una lettera che espone i fatti che avrebbero portato alla scoperta della sottrazione dei documenti aziendali riservati (tra l'altro, dei documenti sarebbero fuoriusciti da una  tasca di una giacca a vento, a causa di una sua caduta accidentale da un attaccapanni, per una sbattuta di una porta aperta con forza contro di esso).

Il 17.3.00 il sindacato, a nome di Luca, ha risposto alla lettera, tra l'altro dimostrando che i fatti esposti sono praticamente impossibili  (tra l'altro, la tasca della giacca a vento era chiusa con degli adesivi a strappo, per cui eventuali documenti non avrebbero potuto fuoriuscire da soli e, inoltre, una giacca non avrebbe potuto cadere da un attaccapanni per una sbattuta di una porta). 

Il 21.3.00 si è tenuta un'altra riunione presso il consulente del lavoro, dove hanno continuato ad accusarlo di aver sottratto i documenti riservati. Poi gli hanno fatto un'offerta economica se accettava di andarsene e, in caso contrario, l'avrebbero licenziato in tronco ed avrebbero agito legalmente nei suoi confronti.

Allora, dato che il sindacalista che lo assisteva, insisteva affinché accettasse quell'offerta anche se gli avrebbe impedito di ottenere Giustizia per vie legali, mentre Luca voleva mantenere quella possibilità, si è recato da un avvocato, il quale l'ha consigliato di licenziarsi in tronco per giusta causa, cosa che Luca ha fatto il 22.3.00.

E così ha dovuto andarsene, rinunciando alla buonuscita e all'indennità di licenziamento e vedendosi trattenere l’indennità di preavviso.

Il 27.3.00 Luca ha presentato una denuncia-querela.

Il 27.6.00 ha presentato un ricorso contro i suoi datori di lavoro, chiedendo le indennità trattenute, un risarcimento danni per la giusta causa ed un indennizzo per il mobbing.

Il 30.10.00 (lo stesso giorno in cui Luca è stato ucciso violentemente) i datori di lavoro hanno presentato una memoria difensiva, nella quale veniva esposta una nuova versione dei fatti  dove la giacca a vento è stata trasformata in una giacca normale, la porta è stata solo scostata in quanto già aperta e assieme alla giacca è caduto anche l'attaccapanni. Ma anche i fatti esposti in questa versione sono in contrasto con le leggi della fisica, perché un oggetto non può muoversi ad una velocità superiore a quella che gli imprime una determinata forza e, quindi, una porta già ben aperta e solo scostata, e quindi mossa usando una forza lieve, non può essere accelerata così fortemente da sbattere su un appendiabiti e farlo addirittura cadere a terra; inoltre dei documenti nascosti nella tasca esterna di una giacca appesa ad un appendiabiti, non possono fuoriuscire dalla tasca per la caduta della giacca assieme all’appendiabiti.

Il 23.5.03 il Giudice di primo grado ha emesso la sentenza dove, tra l'altro, è scritto che la Ditta aveva montato tutta la vicenda, condannando i datori di lavoro a risarcire circa 9.500 Euro. 

Il 21.8.03 la Ditta ha presentato ricorso in appello.

Il 7.6.05 viene celebrata l’udienza presso la Corte d’Appello di Venezia, nella cui sentenza, tra l'altro, risulta che la caduta di materiale cartaceo dalla tasca della giacca, è avvenuta (anche se forse col dubbio) per cui, evidentemente, la testimonianza del capofabbrica è stata ritenuta valida.

Il 15.10.07 (dopo aver scritto ai giudici senza ottenere risposta) la madre di Luca ha inviato un esposto al CSM, dimostrando che i fatti che avrebbero portato alla scoperta della sottrazione dei documenti riservati, sono fisicamente impossibili, nella speranza che tramite la risposta venisse “completamente esclusa la possibilità che suo figlio possa aver sottratto documenti aziendali riservati”.
Il 28.1.09 le ha risposto il CSM comunicandole di aver “deliberato l’archiviazione non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare in quanto trattasi di censure ad attività giurisdizionale”.

L'11.6.09 la madre di Luca ha inviato un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo, (CEDU) per chiedere, almeno, che venga affermato chiaramente che quanto testimoniato da Bianchin Luigi risulta fisicamente impossibile, stabilendo così, senza alcun dubbio, l’assoluta innocenza di suo figlio Luca.

Il 13.01.10, non avendo ancora ricevuto una risposta al ricorso, ha inviato una lettera di sollecito alla CEDU, per chiedere, almeno, notizie in merito all'apertura del fascicolo.

Il 14.4.10 la CEDU ha risposto inviando una copia della lettera del 6.7.2009 da essa inviata, ma non pervenuta, alla madre di Luca.

Il 24.2.11 la madre di Luca ha inviato un sollecito alla CEDU.

Il 24.5.11 la CEDU ha risposto al sollecito ribadendo che il ricorso sarà portato all'esame della Corte quanto prima possibile, ma anche che non provvederà al riscontro della sua futura corrispondenza.

Il 27.1.12 la madre di Luca, allo scopo di far ricordare il suo caso, ha inviato un'ulteriore sollecito alla CEDU.

Il 6.3.12 la CEDU ha risposto al sollecito informando che gli risulta difficile indicare, anche aprossimativamente, in che data la Corte procederà all'esame della ricevibilità del ricorso.

Il 26.11.13 la CEDU ha risposto al ricorso, dichiarando il ricorso irricevibile, in quanto non ha ritenuto soddisfatte le condizioni di ricevibilità previste dagli articoli 34 e 35 della Convenzione, ma senza specificare i motivi.

 

In conclusione, quindi, pur avendo dimostrato che i fatti che avrebbero portato alla scoperta della sottrazione dei documenti, erano in contrasto con le leggi della natura, come si può verificare nelle dimostrazioni dettagliata e conclusiva, la madre di Luca non è riuscita ad ottenere giustizia nè dalla Giustizia italiana né da quella europea. 

Pertanto risulta che suo figlio Luca ha sottratto dei documenti riservati alla propria azienda Bovo, anche se la testimonianza del DIPENDENTE della Bovo, si basa su dei fatti fisicamente impossibili.