INDICE ED INIZIO ARGOMENTO "VITTIME DI REATI"
DIRITTO AL RISARCIMENTO DALL'AUTORE DEL REATO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE
1. Diritto della vittima ad ottenere il risarcimento.
Il comma 1 dell’articolo 9 della decisione quadro, recita che “Ciascuno Stato membro garantisce alla vittima di un reato di ottenere, entro un ragionevole lasso di tempo, una decisione relativa al risarcimento da parte dell’autore del reato nell’ambito del procedimento penale, eccetto i casi in cui il diritto nazionale preveda altre modalità di risarcimento.”.
In Italia questa possibilità esiste nel caso in cui la vittima si costituisca come parte civile.
Ma nella realtà l’autore del reato è probabilmente nullatenente e disoccupato, per cui risulta quasi impossibile ottenere qualsiasi risarcimento, compreso quello delle spese legali necessarie per costituirsi come parte civile.
2. Incoraggiamento dell’autore del reato a risarcire la vittima.
Il comma 2 dell’articolo 9, recita che “Ciascuno Stato membro adotta le misure atte a incoraggiare l’autore del reato a prestare adeguato risarcimento alla vittima.”.
2.1 Benefici al carcerato senza considerare il risarcimento
Il codice di procedura penale italiano, nel prevedere gli sconti di pena (art. 54 L. 26.7.1975 n. 354), i permessi premio (art. 64 e 65 L. 30.6.200 n. 230), l’ammissione alla semilibertà (art. 50 L. 26.7.1975 n. 354), tiene poco conto della buona volontà dimostrata dall’affidato nel risarcimento della vittima. Solo nel caso dell’affidamento in prova ai servizi sociali (art. 47 L. 26.7.1975 n. 354) è previsto che l’affidato si adoperi per quanto possibile in favore della vittima del suo reato.
Per esempio nel
caso del delitto del Sile, dopo meno di 7 anni di carcere, uno dei due complici
è uscito in permesso premio, ma non ha dato alcuna dimostrazione di voler
risarcire la vittima.
Il 4.5.2007 l'avvocato ha presentato un atto di precetto
per euro 347.527,59, ma non ha ottenuto alcuna risposta.
Verso fine 2010 inizio 2011, l'avvocato ha presentato un ulteriore atto di
precetto, ma sempre senza ottenere risposta.
Il 27.4.10, da una lettera di un prete all'avvocato, sembra che uno dei due assassini sia disposto a versare poche decine di euro, ma la madre della vittima ha incaricato il suo avvocato a procedere per ottenere quanto gli spetta e cioè, almeno, il quinto del suo stipendio.
In base a quanto sopra, sembrerebbe che l'assassino abbia potuto godere dell'affidamento ai servizi sociali, anche se non si è adoperato in favore della vittima di reato (in barba all'art. 47 L. 26.7.1975 n. 354?).
Si auspica che vengano concessi i benefici carcerari all’autore del reato, solo se egli abbia dimostrato veramente buona volontà nel risarcimento della vittima.
2.2 Tassazione anticipata dei possibili risarcimenti
Qualora l’autore del reato lavori come dipendente e, quindi, abbia diritto ad un salario, magari ratealmente dovrebbe iniziare a pagare il risarcimento dovuto.
Se si rifiutasse di farlo, esiste la possibilità di procedere col pignoramento presso terzi, di una quota parte del suo salario. Ma in questo caso la vittima dovrebbe pagare una tassa di registro del 0,5% dell’intero ammontare del risarcimento, anche se fosse possibile recuperarne solo una piccola parte.
Per esempio nel caso della sentenza relativa al delitto del Sile, il giudice ha stabilito un risarcimento danni di circa 309.000 euro, che gli autori del reato, pur lavorando all’interno del carcere e, quindi, disponendo del relativo salario, non hanno ancora iniziato a pagare.
Se la vittima procedesse col pignoramento, dovrebbe pagare il 0,5% di 309.000 euro (più spese e rivalutazioni monetarie), e cioè quasi 2.000 euro, oltre alle spese legali, per cui ci vorrebbe più di un anno per recuperare almeno dette spese.
Ma non basta, perché una volta che l’autore del reato cambiasse datore di lavoro, se la vittima volesse procedere con un altro pignoramento di una quota del suo salario, dovrebbe pagare altri 2.000 euro di tasse più le spese legali. E così dovrebbe continuare a fare, per ogni eventuale cambio di datore di lavoro.
In pratica la vittima rischierebbe di dover spendere più di quanto potrebbe ricavare dal risarcimento.
Per cui, in pratica, se l’autore del reato non volesse pagare il risarcimento, sarebbe difficoltoso ottenerlo coattivamente. Pertanto egli, consapevole di questo problema della vittima, non ha alcun interesse di pagare volontariamente il risarcimento.
Si auspica che la vittima di reati violenti venga esentata dal pagare la tassa di registro del 0,5%, in tutti i casi.