Indice ed inizio argomento "ricordo di Luca Tonello"

 

SENTENZA DI PRIMO GRADO CON MOTIVAZIONE

 

Udienza 21 Gennaio 2002
Sentenza n. 39/2002

N. 7831/2000 R.G. GIP
N. 7994/2000 R.G. notizie di reato

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI
PRELIMINARI

Il Giudice per le Indagini Preliminari
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In Camera di Consiglio ai sensi degli artt 442 C.P.P.
nei confronti di
MANDALA' ALESSANDRO nato a Treviso il 26.08.1974 residente in Via Zambeccari n. 14

ARRESTATO il 31.10.2000 detenuto Casa Circondariale di Treviso

DETENUTO - PRESENTE -

BERTELLI ROSSANA nata a Treviso il 22.01.1973 ivi residente in via Bertolini n. 30

ARRESTATA il 31.10.2000 detenuta Casa Circondariale di Belluno

DETENUTA - PRESENTE

IMPUTATI

Entrambi
A
) dei reati previsti e punti dagli artt. 110, 575, 576 n.1 e 577 primo comma n.4 - in relazione all'art.61 n.1 - 2 628 comma terzo n.1 del Codice Penale perché, in concorso con Bertazzoni Gabrio, per impossessarsi di un portafoglio contenente denaro ed altri effetti personali ed in particolare una carta di credito VISA avente n. 122996 rilasciata dalla Banca Popolare di Verona - Banco San Geminiano e San Prospero, sottraendoli a Tonello Luca che li deteneva addosso, al fine di conseguire il corrispondente ingiusto profitto ed in particolare di poter utilizzare la menzionata carta di credito, nonché per assicurarsi l'impunità dello stesso delitto di rapina, aggredivano il predetto Tonello, anche tramite una mazzetta di ferro ed un coltello da caccia, cagionandone la morte determinata da una gravissima lesione traumatica cranio-cerebrale con sfondamento-scoppio del cranio e spappolamento parziale del cervello; fatti aggravati dalla futilità dei motivi, rappresentati dal poter disporre del denaro rapinato al Tonello, e di quello che avrebbero dovuto ottenere utilizzando la carta di credito, in spese voluttuarie e divertimenti.
In Casale sul Sile, località Lughignano, la sera del 30.10.2001

MANDALA' ALESSANDRO
B)
del reato previsto e punito dall'art. 4 comma secondo della legge 18.4.1975 n. 110 perché, senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria abitazione la mazzetta di ferro ed il coltello da caccia di cui al capo A), strumenti atti ad offendere ed utilizzati per l'offesa di Tonello Luca nelle circostanze anzidette.
In Casale sul Sile, località Lughignano, la sera del 30.10.2000

PARTE CIVILE

Si costituisce parte civile all'udienza del 12.12.2001 ANNA MARIA TRONCHIN madre di Tonello Luca (deceduto) a mezzo del difensore avv. Francesco Murgia con studio in Treviso Via Calmaggiore n. 15 come da costituzione agli atti.

CONCLUSIONI
DEL P.M.
ritenuta la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti;
ritenute le contestate aggravanti prevalenti sulle attenuanti generiche, concesse solo per l'incensuratezza;
ritenuta la continuazione tra i reati contestati, condannarsi: Mandalà Alessandro alla pena di anni 31 e mesi 4 di reclusione;
Bertelli Rossana alla pena di anni 31 di reclusione con le pene accessorie dell'interdizione dai PP.UU. per entrambi.
La parte civile dimette le conclusioni.
La difesa di Bertelli
conclude:
Derubricazione in rapina con l'eliminazione dell'aggravante, minimo della pena, attenuanti generiche.
In subordine art. 116 c.p..
L'avv. Parenti conclude: previa derubricazione del capo A) prima parte in omicidio preterintenzionale, minimo della pena, attenuanti generiche in continuazione con gli altri capi d'imputazione contestasti.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella mattina del 31 ottobre 2000, verso le ore 13, lungo l'argine del fiume Sile, in località Lughignano di Casale, veniva rinvenuto il corpo senza vita di un giovane. Tramite l'autovettura nei pressi rinvenuta si accertava la sua identità come Tonello Luca, del quale proprio quella mattina avevano denunciato la scomparsa. Effettuati i rilievi tecnici, si cercava di ricostruire i movimenti della vittima, la sera del decesso; in particolare emergeva il nominativo di tale BERTELLI Rossana - alla quale la vittima in passato era stata legata sentimentalmente con la quale aveva mantenuto i rapporti - e del suo attuale compagno, MANDALA' Alessandro. Si verificava che quest'ultimo la mattina del 31 ottobre non si era recato al lavoro per una ferita alla mano destra. Si approfondivano quindi le indagine nei loro confronti; in sede di perquisizione domiciliare presso il MANDALA' la Polizia rinveniva un coltello tipo caccia e alcuni indumenti macchiati di sangue. Inoltre il padre dell'indiziato riconosceva come di sua proprietà una mazzetta da muratore rinvenuta sul luogo del delitto.
Sulla base della confessione da entrambi resa alla P.G., si procedeva all'arresto di BERTELLI Rossana, MANDALA' Alessandro e tale BERTAZZONI Gabrio per il delitto di omicidio.
Il provvedimento veniva convalidato e i tre venivano sottoposti a custodia cautelare in carcere.
Le indagini venivano quindi approfondite in diverse direzioni alla ricerca dei motivi che avevano determinato il crimine, alla ricostruzione dei rapporti tra i soggetti coinvolti, alla ricostruzione del delitto (anche tramite preciso esperimento giudiziale) e dei movimenti dei tre indiziati dopo il fatto.
Acquisito quindi l'esito degli accertamenti tecnici disposti, il Pubblico Ministero, con atto del 9.11.2001, esercitava l'azione penale per i reati in epigrafe specificati.
All'udienza del 12 dicembre 2001 la madre di Tonello Luca si costituiva parte civile.
Veniva stralciata la posizione di BERTAZZONI Gabrio, per il quale il procedimento regrediva alla fase delle indagini per nullità della richiesta di rinvio a giudizio in difetto di completa notifica dell'avviso ex art. 415bis c.p.p.; gli altri imputati venivano ammessi al rito abbreviato (accettato dalla parte civile).
All'odierna udienza le parti effettuavano la discussione formulando le rispettive conclusioni.
Gli elementi probatori in atti, pur nei limiti entro i quali sono stati dichiarati utilizzabili (vedi ordinanza sulle eccezioni dei difensori), consentono di formulare un giudizio di penale responsabilità a carico degli imputati per l'uccisione di Tonello Luca.
Fin dal momento dell'arresto, infatti, dagli elementi raccolti emergeva chiaramente la presenza di entrambi sul luogo e al momento del delitto, nonché una loro attiva partecipazione al crimine.
Si ritrovava nei pressi del corpo del povero Tonello una mazzetta da muratore, identificata dal padre del Mandalà come di sua proprietà e sempre conservata nel garage dell'abitazione. Il consulente tecnico del Pubblico Ministero accertava quindi che Tonello Luca era stato colpito con un corpo contundente duro, compatto, non irregolare e non tagliente (compatibile con la mazzetta in questione). In particolare egli era stato colpito due volte: presentava alcune ferite lacero-contuse lineari posteriormente alla base del cranio mentre sulla parte frontale si rilevava un ampio squarcio del cuoio capelluto, con sottostante polifratturazione del tavolato osseo cranico, proiezione dei frammenti verso la cavità cranica e spappolamento cerebrale. Il consulente sottolineava che il colpo alla nuca era stato presumibilmente portato per primo: esso era di relativa e comunque modesta violenza, tale da non causare fratture craniche o lacerazioni di rilievo. Il trauma mortale, arrecato con un colpo di notevole violenza, era quello alla regione frontale, essendo il Tonello deceduto per le gravissime lesioni cranio-cerebrali. La differente forza impressa ai due colpi legittima pertanto l'ipotesi che in realtà due siano state le mani coinvolte nell'uccisione: Quella del Mandalà e quella dell'uomo la cui presenza in loco appare avere una giustificazione solo nell'eventualità di aiutare l'altro nel crimine che stava per commettere. Si evidenzia, sul punto, la diversa corporatura e forza fisica tra il Mandalà e il Bertazzon, tale da pensare che il secondo sia intervenuto in aiuto dell'altro, colpendo con forza micidiale il Tonello. Infine al Torace, esclusivamente nella parte posteriore, alla destra della linea mediana vertebrale, si rilevano sei ferite da arma dotata di punta e di taglio, tuttavia prive di efficacia causale rispetto all'evento morte, oltre tutto perché inferte quando già tutte le funzioni vitali erano prossime all'arresto. Il consulente tecnico segnalava, comunque, che tre di tali ferite presentavano una direzione della lama quasi verticale, mentre le altre tre ne avevano una opposta; ipotizzava perciò che le stesse fossero state arrecate da due diverse persone, seppure con il medesimo coltello o che l'unico aggressore avesse cambiato impugnatura o posizione rispetto alla vittima. Tale circostanza va però ritenuta di scarso rilievo nell'economia del delitto: infatti il coinvolgimento della Bertelli e del Bertazzon nel crimine può prescindere dal fatto che essi abbiano materialmente usato il coltello, mentre la diversa impugnatura dell'arma è compatibile con la ferita autoinfertasi dal Mandalà al primo colpo.
Il consulente tecnico comunque evidenziava l'assoluta mancanza sulla vittima di lesioni traumatiche da difesa: il Tonello non aveva avuto modo di reagire o di entrare in colluttazione con i suoi aggressori.
Gli indumenti degli imputati e i reperti rinvenuti sul luogo del delitto venivano sottoposti ad accertamenti biologici e dattiloscopici: in tal modo si verificava la presenza di tracce di sangue del Tonello sopra un accendino presente sulla scena del delitto, sul braccialetto della BERTELLI e sul maglione del MANDALA'; tracce di sangue sia del Bertazzoni che della vittima sui pantaloni della BERTELLI; tracce di sangue del MANDALA' sul coltello, sul fodero e nell'auto dello stesso imputato; tracce di sangue del Bertazzon sui pantaloni dal medesimo indossati. Infine sul manico del coltello veniva rinvenuta un'impronta compatibile con quella della BERTELLI; peraltro i tecnici riferivano che presumibilmente tale contatto era avvenuto durante un'azione prensile diversa da quella normale di chi impugna un manico. Circostanza compatibile con la versione dei due imputati, secondi i quali il Mandalà avrebbe consegnato il coltello nelle mani della donna solo dopo aver colpito la vittima.
Veniva altresì accertato, tramite l'esame dei tabulati telefonici acquisiti, che la sera del delitto la BERTELLI aveva chiamato alle ore 19,33 il MANDALA', alle ore 20,09 il Tonello e alle ore 20,35 nuovamente il coimputato.
Il Mandalà forniva indicazioni precise per il recupero del portafoglio del povero Tonello nel luogo in cui egli l'aveva gettato, dopo essersi impadronito del contenuto.
L'imputato poi risultava in possesso della Carta di Credito n. 122996 intestata a Tonello Luca (vedi verbale di sequestro). Si verificava, quindi, che il primo tentativo di prelievo risaliva alle ore 22.39 del 30 ottobre presso la Fil. della Banca Popolare di Verona sita in Treviso, via Terraglio. Presso il medesimo Istituto venivano effettuati altri sei tentativi (alle ore 23,20 - 23,21 - 23,22 nonché alle ore 00,05 - 00,05 e 00,06). Il mattino successivo a partire dalle ore 5.00 (presso l'Istituto di via Terraglio) si registrano ulteriori vani tentativi di prelievo: 8,38 in Via Montegrappa, 10,47 presso il distributore AGIP di V.le Felissent, alle 10,50 - 10,51 - 10,52 presso la Banca Popolare di Verona di Villorba (vedi tabulati a foglio 255). Tramite le indicazioni degli stessi imputati si individuava il pubblico esercizio ove i tre si erano recati subito dopo l'omicidio. Si tratta del bar "Passeggi" sito in Via Zermanese (nei pressi dello sportello bancario da cui erano stati effettuati i più numerosi tentativi di prelievo): il titolare, Paramento Giovanni e la moglie Stefani Manuela hanno ricordato la presenza dei tre giovani confermando che si erano fermati nel loro locale per circa mezz'ora acquistando sigarette e bevendo degli alcolici. Uno di essi (il MANDALA'), che aveva i pantaloni macchiati di fango, impugnava il bicchiere con la sinistra; il giorno successivo essi rinvenivano nel bagno alcuni asciugamani di carta sporchi di sangue.
Veniva inoltre accertato che la BERTELLI aveva prima manifestato la possibilità di procurarsi un milione di lire per trascorrere la serata del 31 ottobre in discoteca con alcune amiche, verso una delle quali nutriva un particolare interesse (vedi ss.ii. Elena e Laura); successivamente ella aveva comunicato di non esserci riuscita e la mattina dopo il delitto aveva chiesto in banca un anticipo di 300/400 mila lire (ss.ii. Di Ciommo Saverio) o un prestito di L. 200.000 a tale Davide.
Presso gli uffici della Questura di Treviso, il giorno successivo al delitto, a seguito del rinvenimento in possesso di MANDALA' Alessandro di un coltello e dell'accertata sua disponibilità dell'arma del delitto, BERTELLI Rossana rendeva articolate dichiarazioni - integralmente confermate davanti al Gip in sede di convalida - disegnando la fredda determinazione con cui, nella necessità di disporre di una somma di denaro "per delle piccole spese" e non avendola ottenuta dalla vittima, decideva di rapinarlo, coinvolgendo nella vicenda il MANDALA' che avrebbe dovuto colpirlo con un martello lungo l'argine isolato dove l'avrebbe condotto. Ella precisava "Con Alessandro ci accordavamo che sarebbe stato meglio ucciderlo, in quanto lasciandolo vivo ci avrebbe sicuramente denunciati". La donna, quindi, illustrava come il MANDALA' aveva poi colpito il Tonello, anche con un coltello; ricordava di essere fuggita sconvolta all'interno dell'auto - dove sarebbe sempre rimasto il Bertazzon - e di essere poi nuovamente intervenuta per recuperare il portafogli della vittima e per trascinare in acqua il corpo del povero Luca. Infine ricordava i tentativi effettuati per prelevare denaro tramite la carta di credito della vittima.
Tale versione - peraltro utilizzabile esclusivamente contro la stessa BERTELLI - veniva poi dall'imputata modificata secondo la linea di difesa anche oggi sostenuta. Nel corso dell'interrogatorio 14.12.2000 - pure utilizzabile nei medesimi limiti del precedente - ella infatti sosteneva di aver concertato con il Mandalà solo la rapina ai danni del Tonello. Il complice sarebbe dovuto giungere prima della coppia e quindi, travisato con un passamontagna, stordire il Tonello. Invece il coimputato giunse nel luogo concordato solo dopo la coppia, ed inoltre in compagnia di tale Bertazzon Gabrio (che sarebbe sempre rimasto in auto), sicché mutarono in itinere il piano originale: condussero la vittima, con il pretesto di acquistare hashish, ad un centinaio di metri dall'auto e quindi, mentre ella precedeva gli altri due, aveva sentito un grido del Tonello, colpito alla nuca dal Mandalà stesso. A quel punto ella sarebbe scappata all'interno dell'auto, dove si trattenne circa 5 o 10 minuti, finché decise di andare a verificare cosa fosse accaduto; incontrato il Mandalà non chiese, però, informazioni sull'amico e sulle sue condizioni, ma la prima cosa a cui pensò fu rassicurarsi che il complice "avesse preso il portafogli", provvedendo poi a mandarlo a recuperarlo. Solo a quel punto ella avrebbe visto che il portafogli era insanguinato, tanto che si era sporcata la mano, così comprendendo che il Tonello era morto.
Appare però quanto meno strano il fatto che ella, pur avendo concordato, come riferito  nell'immediatezza, di colpire il Tonello (ed ucciderlo) abbia mostrato tanto stupore al primo colpo inferto dal Mandalà, tale da scappare in auto chiedendo "osa stai facendo?"
Quanto al Mandalà la sua difesa si è svolta e mantenuta nell'alveo della preterintenzionalità assumendo egli che, avendo concordato con la Bertelli di colpire il Tonello esclusivamente per tramortirlo e rapinarlo, avrebbe invece inferto il colpo mortale solo perché in preda al panico (avendo la vittima gridato dopo il primo colpo) - Deve a questo punto evidenziarsi come soltanto la prima versione della BERTELLI appaia coerente con i principali elementi oggettivi acquisiti nel corso delle complesse indagine, con particolare riferimento alle modalità dell'uccisione, ai moventi del crimine ed alla condotta susseguente al reato. Va comunque rilevato come di fronte alle dichiarazioni contraddittorie degli imputati proprio gli elementi oggettivi accertati consentano la formulazione di ipotesi plausibilmente logiche e coerenti con il quadro probatorio in ordine alle fasi della condotta criminosa. Il graduale distacco della BERTELLI dall'omicidio, infatti, appare corrispondere ad una evidente versione di comodo: da un lato, infatti, quanto riferito dalla donna a mente fredda e a distanza dal fatto appare davvero scarsamente plausibile, mentre, dall'altro, si pone in contrasto con gli elementi raccolti.
Il consulente tecnico del Pubblico Ministero, rielaborando gli elementi oggettivi acquisiti e comparandoli con le dichiarazioni rese dagli imputati e alla ricostruzione del fatto dai medesimi illustrata in sede di sopralluogo, ne ha evidenziato tutte le numerose contraddizioni; egli ha inoltre sottolineato la mancanza di una colluttazione, il trascinamento ed occultamento del corpo almeno da parte di almeno due soggetti (così come riferito dall'imputata in occasione delle prime dichiarazioni), e l'anomala posizione del Bertazzoni, feritosi probabilmente quella stessa sera.
Inoltre la pluralità dei tentativi di utilizzo della carta della vittima appare indicativa di una freddezza e perseveranza nella ricerca del proprio obbiettivo poco compatibile con la versione di un delitto "d'impeto".
Infine l'avere indotto la vittima a recarsi nel luogo prescelto perché buio ed isolato, la direzione dei colpi inferti al capo, la micidialità dello strumento utilizzato, l'"accoltellamento" finale appaiono tutte circostanze indicative di una precisa e fredda volontà omicida, ai limiti della premeditazione.
Accertata quindi sotto il profilo oggettivo e soggettivo la responsabilità di entrambi gli imputati per la rapina e per l'omicidio di Tonello Luca, va sottolineata altresì la sussistenza delle aggravanti contestate. Quanto alla futilità dei motivi ispiratori del crimine, si rileva infatti che i due imputati hanno agito al fine di procurarsi denaro necessario per trascorrere una serata in discoteca o per acquistare stupefacente: si tratta in sostanza di motivazioni che nella coscienza collettiva risultano assolutamente insufficienti a provocare la morte di un uomo. E' poi in re ipsa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. integrata dal nesso teleologico tra l'omicidio e la rapina.
Nella determinazione del regime sanzionatorio da applicare al caso di specie deve ricordarsi come, nelle ipotesi in cui - come nel caso di specie - venga contestata e ritenuta la sussistenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale, il Giudice debba in primo luogo verificare la sussistenza eventuale di ulteriori circostanze a favore dell'imputato e poi effettuare il giudizio di bilanciamento tramite il quale valutare in modo complessivo e sintetico tutte le circostanze.
Sussistono precisi elementi che consentono di riconoscere ad entrambi gli imputati le attenuanti generiche: essi sono di giovane età ed incensurati (a loro carico non risultano nemmeno semplici precedenti di polizia); il Mandalà svolgeva poi regolare attività lavorativa.
Inoltre, si rileva come nell'immediatezza del fatto entrambi abbiano reso ampia confessione delle proprie responsabilità. A tale fatto non è possibile non riconoscere un certo valore di rivisitazione critica delle proprie scelte, anche se, nel prosieguo del procedimento, abbiano prevalso ragioni oggettive di difesa per cui entrambi modificavano le proprie dichiarazioni adeguandole alle linee difensive oggi sviluppate in sede di discussione.
Tali circostanze quindi si pongono in rapporto di perfetta equivalenza rispetto alle contestate e ritenute aggravanti, essendo idonee a controbilanciare la spinta criminosa dalle medesime espressa.
Quanto al regime sanzionatorio, può ritenersi in via preliminare il vincolo della continuazione tra l'omicidio e la rapina contestata, nonché, per il Mandalà, il porto illegale delle armi usate per il delitto.
Pertanto, valutati i parametri di cui all'art. 133 c.p., e in tale contesto la gravità del fatto quale emerge dalle modalità dell'omicidio, perpetrato ai danni di una persona da loro conosciuta (la Bertelli risultava ancora legata alla vittima), in modo da impedire la minima difesa, con una pluralità di colpi al capo inferti con uno strumento il cui peso era indice di micidialità, pare congruo determinare la pena base nella misura corrispondente al massimo edittale di cui all'art. 23 c.p. di anni ventiquattro di reclusione.
L'aumento per la continuazione può essere determinato nella misura di anni uno di reclusione per la rapina e di ulteriori tre mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 4 L. 110/75.
Applicata quindi la riduzione per il rito, la pena finale risulta pari ad anni 16 e mesi otto di reclusione per la BERTELLI e di anni sedici e medi dieci di reclusione per il MANDALA'.
Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, nonché alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici; va dichiarato lo stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena detentiva.

Devono infine trovare accoglimento le richieste risarcitorie formulate dalla parte civile, madre della vittima.
Quanto alla liquidazione del danno subito non sono stati prodotti atti idonei a comprovare una deminuitio patrimonii conseguente alla cessazione di un apporto patrimoniale proveniente dal defunto. Risulta invece l'indiscutibile danno morale sofferto dalla madre, danno indubbiamente accresciuto dalle modalità del fatto. Esso quindi appare quantificabile in via equitativa nella misura di 600 milioni pari a Euro 309.874.
Può essere altresì accolta la richiesta di una provvisionale, immediatamente esecutiva, determinata in L. 300.000.000 pari ad Euro154.937.
Deve procedersi altresì alla condanna al ristoro delle spese di costituzione di parte civile liquidate come in dispositivo.
Quanto, infine, ai reperti ancora in sequestro ne va disposta la confisca e distruzione, salvo esigenze attinenti al procedimento a carico del BERTAZZON.

P.Q.M.

Visto l'art. 442 c.p.p. riservati i motivi della decisione

Dichiara entrambi gli imputati responsabili dei delitti loro ascritti, unificati nel vincolo della continuazione, e conseguentemente, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, applicato l'aumento per la continuazione e la riduzione per il rito, condanna MANDALA' Alessandro alla pena di anni 16 e mesi dieci di reclusione e BERTELLI Rossana alla pena di anni sedici e mesi otto di reclusione.
Condanna altresì gli imputati al pagamento delle spese processuali (comprese le spese di custodia cautelare) e alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Dichiara entrambi gli imputati in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena detentiva.

Condanna Mandalà Alessandro e Bertelli Rossana - in via tra loro solidale - al risarcimento dei danni alla parte civile costituita, liquidati nella complessiva somma di L. 600 milioni pari a Euro 309.874. Pone a carico degli imputati una provvisionale, immediatamente esecutiva, pari a L. 300.000.000 pari ad Euro 154.937.
Condanna inoltre gli imputati al pagamento delle spese di costituzione che si liquidano in complessive L. 12.000.000 (altre accessori di legge) pari a Euro 6.197.

Dispone la confisca e distruzione di quanto in sequestro (salve esigenze attinenti al procedimento a carico dell'originario coimputato).

Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 45.

Treviso, li 21 gennaio 2002

Il Giudice per l'udienza preliminare
dott. Valeria Sanzari