Indice ed inizio argomento "ricordo di Luca Tonello"
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SENTENZA DI PRIMO GRADO CON MOTIVAZIONE |
Udienza 21 Gennaio 2002
Sentenza n. 39/2002
N. 7831/2000 R.G. GIP
N. 7994/2000 R.G. notizie di reato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI
PRELIMINARI
Il Giudice per le Indagini Preliminari
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In Camera di Consiglio ai sensi degli artt
442 C.P.P.
nei confronti di
MANDALA' ALESSANDRO nato a Treviso il 26.08.1974 residente in Via
Zambeccari n. 14
ARRESTATO il 31.10.2000 detenuto Casa Circondariale di Treviso
DETENUTO - PRESENTE -
BERTELLI ROSSANA nata a Treviso il 22.01.1973 ivi residente in via Bertolini n. 30
ARRESTATA il 31.10.2000 detenuta Casa Circondariale di Belluno
DETENUTA - PRESENTE
IMPUTATI
Entrambi
A) dei reati previsti e punti dagli artt. 110, 575, 576 n.1 e 577 primo
comma n.4 - in relazione all'art.61 n.1 - 2 628 comma terzo n.1 del Codice
Penale perché, in concorso con Bertazzoni Gabrio, per impossessarsi di un
portafoglio contenente denaro ed altri effetti personali ed in particolare una
carta di credito VISA avente n. 122996 rilasciata dalla Banca Popolare di Verona
- Banco San Geminiano e San Prospero, sottraendoli a Tonello Luca che li
deteneva addosso, al fine di conseguire il corrispondente ingiusto profitto ed
in particolare di poter utilizzare la menzionata carta di credito, nonché per
assicurarsi l'impunità dello stesso delitto di rapina, aggredivano il predetto
Tonello, anche tramite una mazzetta di ferro ed un coltello da caccia,
cagionandone la morte determinata da una gravissima lesione traumatica
cranio-cerebrale con sfondamento-scoppio del cranio e spappolamento parziale del
cervello; fatti aggravati dalla futilità dei motivi, rappresentati dal poter
disporre del denaro rapinato al Tonello, e di quello che avrebbero dovuto
ottenere utilizzando la carta di credito, in spese voluttuarie e divertimenti.
In Casale sul Sile, località Lughignano, la sera del 30.10.2001
MANDALA' ALESSANDRO
B) del reato previsto e punito dall'art. 4 comma secondo della legge
18.4.1975 n. 110 perché, senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria
abitazione la mazzetta di ferro ed il coltello da caccia di cui al capo A),
strumenti atti ad offendere ed utilizzati per l'offesa di Tonello Luca nelle
circostanze anzidette.
In Casale sul Sile, località Lughignano, la sera del 30.10.2000
PARTE CIVILE
Si costituisce parte civile all'udienza del 12.12.2001 ANNA MARIA TRONCHIN madre di Tonello Luca (deceduto) a mezzo del difensore avv. Francesco Murgia con studio in Treviso Via Calmaggiore n. 15 come da costituzione agli atti.
CONCLUSIONI
DEL P.M. ritenuta la penale responsabilità degli imputati per i reati loro
ascritti;
ritenute le contestate aggravanti prevalenti sulle attenuanti generiche,
concesse solo per l'incensuratezza;
ritenuta la continuazione tra i reati contestati, condannarsi: Mandalà
Alessandro alla pena di anni 31 e mesi 4 di reclusione;
Bertelli Rossana alla pena di anni 31 di reclusione con le pene
accessorie dell'interdizione dai PP.UU. per entrambi.
La parte civile dimette le conclusioni.
La difesa di Bertelli conclude:
Derubricazione in rapina con l'eliminazione dell'aggravante, minimo della pena,
attenuanti generiche.
In subordine art. 116 c.p..
L'avv. Parenti conclude: previa derubricazione del capo A) prima parte in
omicidio preterintenzionale, minimo della pena, attenuanti generiche in
continuazione con gli altri capi d'imputazione contestasti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella mattina del 31 ottobre 2000, verso le
ore 13, lungo l'argine del fiume Sile, in località Lughignano di Casale, veniva
rinvenuto il corpo senza vita di un giovane. Tramite l'autovettura nei pressi
rinvenuta si accertava la sua identità come Tonello Luca, del quale proprio
quella mattina avevano denunciato la scomparsa. Effettuati i rilievi tecnici, si
cercava di ricostruire i movimenti della vittima, la sera del decesso; in
particolare emergeva il nominativo di tale BERTELLI Rossana - alla quale la
vittima in passato era stata legata sentimentalmente con la quale aveva
mantenuto i rapporti - e del suo attuale compagno, MANDALA' Alessandro. Si
verificava che quest'ultimo la mattina del 31 ottobre non si era recato al
lavoro per una ferita alla mano destra. Si approfondivano quindi le indagine nei
loro confronti; in sede di perquisizione domiciliare presso il MANDALA' la
Polizia rinveniva un coltello tipo caccia e alcuni indumenti macchiati di
sangue. Inoltre il padre dell'indiziato riconosceva come di sua proprietà una
mazzetta da muratore rinvenuta sul luogo del delitto.
Sulla base della confessione da entrambi resa alla P.G., si procedeva
all'arresto di BERTELLI Rossana, MANDALA' Alessandro e tale BERTAZZONI Gabrio
per il delitto di omicidio.
Il provvedimento veniva convalidato e i tre venivano sottoposti a custodia
cautelare in carcere.
Le indagini venivano quindi approfondite in diverse direzioni alla ricerca dei
motivi che avevano determinato il crimine, alla ricostruzione dei rapporti tra i
soggetti coinvolti, alla ricostruzione del delitto (anche tramite preciso
esperimento giudiziale) e dei movimenti dei tre indiziati dopo il fatto.
Acquisito quindi l'esito degli accertamenti tecnici disposti, il Pubblico
Ministero, con atto del 9.11.2001, esercitava l'azione penale per i reati in
epigrafe specificati.
All'udienza del 12 dicembre 2001 la madre di Tonello Luca si costituiva parte
civile.
Veniva stralciata la posizione di BERTAZZONI Gabrio, per il quale il
procedimento regrediva alla fase delle indagini per nullità della richiesta di
rinvio a giudizio in difetto di completa notifica dell'avviso ex art. 415bis
c.p.p.; gli altri imputati venivano ammessi al rito abbreviato (accettato dalla
parte civile).
All'odierna udienza le parti effettuavano la discussione formulando le
rispettive conclusioni.
Gli elementi probatori in atti, pur nei limiti entro i quali sono stati
dichiarati utilizzabili (vedi ordinanza sulle eccezioni dei difensori),
consentono di formulare un giudizio di penale responsabilità a carico degli
imputati per l'uccisione di Tonello Luca.
Fin dal momento dell'arresto, infatti, dagli elementi raccolti emergeva
chiaramente la presenza di entrambi sul luogo e al momento del delitto, nonché
una loro attiva partecipazione al crimine.
Si ritrovava nei pressi del corpo del povero Tonello una mazzetta da muratore,
identificata dal padre del Mandalà come di sua proprietà e sempre conservata
nel garage dell'abitazione. Il consulente tecnico del Pubblico Ministero
accertava quindi che Tonello Luca era stato colpito con un corpo contundente
duro, compatto, non irregolare e non tagliente (compatibile con la mazzetta in
questione). In particolare egli era stato colpito due volte: presentava alcune
ferite lacero-contuse lineari posteriormente alla base del cranio mentre sulla
parte frontale si rilevava un ampio squarcio del cuoio capelluto, con
sottostante polifratturazione del tavolato osseo cranico, proiezione dei
frammenti verso la cavità cranica e spappolamento cerebrale. Il consulente
sottolineava che il colpo alla nuca era stato presumibilmente portato per primo:
esso era di relativa e comunque modesta violenza, tale da non causare fratture
craniche o lacerazioni di rilievo. Il trauma mortale, arrecato con un colpo di
notevole violenza, era quello alla regione frontale, essendo il Tonello deceduto
per le gravissime lesioni cranio-cerebrali. La differente forza impressa ai due
colpi legittima pertanto l'ipotesi che in realtà due siano state le mani
coinvolte nell'uccisione: Quella del Mandalà e quella dell'uomo la cui presenza
in loco appare avere una giustificazione solo nell'eventualità di aiutare
l'altro nel crimine che stava per commettere. Si evidenzia, sul punto, la
diversa corporatura e forza fisica tra il Mandalà e il Bertazzon, tale da
pensare che il secondo sia intervenuto in aiuto dell'altro, colpendo con forza
micidiale il Tonello. Infine al Torace, esclusivamente nella parte posteriore,
alla destra della linea mediana vertebrale, si rilevano sei ferite da arma
dotata di punta e di taglio, tuttavia prive di efficacia causale rispetto
all'evento morte, oltre tutto perché inferte quando già tutte le funzioni
vitali erano prossime all'arresto. Il consulente tecnico segnalava, comunque,
che tre di tali ferite presentavano una direzione della lama quasi verticale,
mentre le altre tre ne avevano una opposta; ipotizzava perciò che le stesse
fossero state arrecate da due diverse persone, seppure con il medesimo coltello
o che l'unico aggressore avesse cambiato impugnatura o posizione rispetto alla
vittima. Tale circostanza va però ritenuta di scarso rilievo nell'economia del
delitto: infatti il coinvolgimento della Bertelli e del Bertazzon nel crimine
può prescindere dal fatto che essi abbiano materialmente usato il coltello,
mentre la diversa impugnatura dell'arma è compatibile con la ferita
autoinfertasi dal Mandalà al primo colpo.
Il consulente tecnico comunque evidenziava l'assoluta mancanza sulla vittima di
lesioni traumatiche da difesa: il Tonello non aveva avuto modo di reagire o di
entrare in colluttazione con i suoi aggressori.
Gli indumenti degli imputati e i reperti rinvenuti sul luogo del delitto
venivano sottoposti ad accertamenti biologici e dattiloscopici: in tal modo si
verificava la presenza di tracce di sangue del Tonello sopra un accendino
presente sulla scena del delitto, sul braccialetto della BERTELLI e sul maglione
del MANDALA'; tracce di sangue sia del Bertazzoni che della vittima sui
pantaloni della BERTELLI; tracce di sangue del MANDALA' sul coltello, sul fodero
e nell'auto dello stesso imputato; tracce di sangue del Bertazzon sui pantaloni
dal medesimo indossati. Infine sul manico del coltello veniva rinvenuta
un'impronta compatibile con quella della BERTELLI; peraltro i tecnici riferivano
che presumibilmente tale contatto era avvenuto durante un'azione prensile
diversa da quella normale di chi impugna un manico. Circostanza compatibile con
la versione dei due imputati, secondi i quali il Mandalà avrebbe consegnato il
coltello nelle mani della donna solo dopo aver colpito la vittima.
Veniva altresì accertato, tramite l'esame dei tabulati telefonici acquisiti,
che la sera del delitto la BERTELLI aveva chiamato alle ore 19,33 il MANDALA',
alle ore 20,09 il Tonello e alle ore 20,35 nuovamente il coimputato.
Il Mandalà forniva indicazioni precise per il recupero del portafoglio del
povero Tonello nel luogo in cui egli l'aveva gettato, dopo essersi impadronito
del contenuto.
L'imputato poi risultava in possesso della Carta di Credito n. 122996 intestata
a Tonello Luca (vedi verbale di sequestro). Si verificava, quindi, che il primo
tentativo di prelievo risaliva alle ore 22.39 del 30 ottobre presso la Fil.
della Banca Popolare di Verona sita in Treviso, via Terraglio. Presso il
medesimo Istituto venivano effettuati altri sei tentativi (alle ore 23,20 -
23,21 - 23,22 nonché alle ore 00,05 - 00,05 e 00,06). Il mattino successivo a
partire dalle ore 5.00 (presso l'Istituto di via Terraglio) si registrano
ulteriori vani tentativi di prelievo: 8,38 in Via Montegrappa, 10,47 presso il
distributore AGIP di V.le Felissent, alle 10,50 - 10,51 - 10,52 presso la Banca
Popolare di Verona di Villorba (vedi tabulati a foglio 255). Tramite le
indicazioni degli stessi imputati si individuava il pubblico esercizio ove i tre
si erano recati subito dopo l'omicidio. Si tratta del bar "Passeggi"
sito in Via Zermanese (nei pressi dello sportello bancario da cui erano stati
effettuati i più numerosi tentativi di prelievo): il titolare, Paramento
Giovanni e la moglie Stefani Manuela hanno ricordato la presenza dei tre giovani
confermando che si erano fermati nel loro locale per circa mezz'ora acquistando
sigarette e bevendo degli alcolici. Uno di essi (il MANDALA'), che aveva i
pantaloni macchiati di fango, impugnava il bicchiere con la sinistra; il giorno
successivo essi rinvenivano nel bagno alcuni asciugamani di carta sporchi di
sangue.
Veniva inoltre accertato che la BERTELLI aveva prima manifestato la possibilità
di procurarsi un milione di lire per trascorrere la serata del 31 ottobre in
discoteca con alcune amiche, verso una delle quali nutriva un particolare
interesse (vedi ss.ii. Elena e Laura); successivamente ella aveva comunicato di
non esserci riuscita e la mattina dopo il delitto aveva chiesto in banca un
anticipo di 300/400 mila lire (ss.ii. Di Ciommo Saverio) o un prestito di L.
200.000 a tale Davide.
Presso gli uffici della Questura di Treviso, il giorno successivo al delitto, a
seguito del rinvenimento in possesso di MANDALA' Alessandro di un coltello e
dell'accertata sua disponibilità dell'arma del delitto, BERTELLI Rossana
rendeva articolate dichiarazioni - integralmente confermate davanti al Gip in
sede di convalida - disegnando la fredda determinazione con cui, nella
necessità di disporre di una somma di denaro "per delle piccole
spese" e non avendola ottenuta dalla vittima, decideva di rapinarlo,
coinvolgendo nella vicenda il MANDALA' che avrebbe dovuto colpirlo con un
martello lungo l'argine isolato dove l'avrebbe condotto. Ella precisava "Con
Alessandro ci accordavamo che sarebbe stato meglio ucciderlo, in quanto
lasciandolo vivo ci avrebbe sicuramente denunciati". La donna, quindi,
illustrava come il MANDALA' aveva poi colpito il Tonello, anche con un coltello;
ricordava di essere fuggita sconvolta all'interno dell'auto - dove sarebbe
sempre rimasto il Bertazzon - e di essere poi nuovamente intervenuta per
recuperare il portafogli della vittima e per trascinare in acqua il corpo del
povero Luca. Infine ricordava i tentativi effettuati per prelevare denaro
tramite la carta di credito della vittima.
Tale versione - peraltro utilizzabile esclusivamente contro la stessa BERTELLI -
veniva poi dall'imputata modificata secondo la linea di difesa anche oggi
sostenuta. Nel corso dell'interrogatorio 14.12.2000 - pure utilizzabile nei
medesimi limiti del precedente - ella infatti sosteneva di aver concertato con
il Mandalà solo la rapina ai danni del Tonello. Il complice sarebbe dovuto
giungere prima della coppia e quindi, travisato con un passamontagna, stordire
il Tonello. Invece il coimputato giunse nel luogo concordato solo dopo la
coppia, ed inoltre in compagnia di tale Bertazzon Gabrio (che sarebbe sempre
rimasto in auto), sicché mutarono in itinere il piano originale: condussero la
vittima, con il pretesto di acquistare hashish, ad un centinaio di metri
dall'auto e quindi, mentre ella precedeva gli altri due, aveva sentito un grido
del Tonello, colpito alla nuca dal Mandalà stesso. A quel punto ella sarebbe
scappata all'interno dell'auto, dove si trattenne circa 5 o 10 minuti, finché
decise di andare a verificare cosa fosse accaduto; incontrato il Mandalà non
chiese, però, informazioni sull'amico e sulle sue condizioni, ma la prima cosa
a cui pensò fu rassicurarsi che il complice "avesse preso il
portafogli", provvedendo poi a mandarlo a recuperarlo. Solo a quel
punto ella avrebbe visto che il portafogli era insanguinato, tanto che si era
sporcata la mano, così comprendendo che il Tonello era morto.
Appare però quanto meno strano il fatto che ella, pur avendo concordato, come
riferito nell'immediatezza, di colpire il Tonello (ed ucciderlo) abbia
mostrato tanto stupore al primo colpo inferto dal Mandalà, tale da scappare in
auto chiedendo "osa stai facendo?"
Quanto al Mandalà la sua difesa si è svolta e mantenuta nell'alveo della
preterintenzionalità assumendo egli che, avendo concordato con la Bertelli di
colpire il Tonello esclusivamente per tramortirlo e rapinarlo, avrebbe invece
inferto il colpo mortale solo perché in preda al panico (avendo la vittima
gridato dopo il primo colpo) - Deve a questo punto evidenziarsi come soltanto la
prima versione della BERTELLI appaia coerente con i principali elementi
oggettivi acquisiti nel corso delle complesse indagine, con particolare
riferimento alle modalità dell'uccisione, ai moventi del crimine ed alla
condotta susseguente al reato. Va comunque rilevato come di fronte alle
dichiarazioni contraddittorie degli imputati proprio gli elementi oggettivi
accertati consentano la formulazione di ipotesi plausibilmente logiche e
coerenti con il quadro probatorio in ordine alle fasi della condotta criminosa.
Il graduale distacco della BERTELLI dall'omicidio, infatti, appare corrispondere
ad una evidente versione di comodo: da un lato, infatti, quanto riferito dalla
donna a mente fredda e a distanza dal fatto appare davvero scarsamente
plausibile, mentre, dall'altro, si pone in contrasto con gli elementi raccolti.
Il consulente tecnico del Pubblico Ministero, rielaborando gli elementi
oggettivi acquisiti e comparandoli con le dichiarazioni rese dagli imputati e
alla ricostruzione del fatto dai medesimi illustrata in sede di sopralluogo, ne
ha evidenziato tutte le numerose contraddizioni; egli ha inoltre sottolineato la
mancanza di una colluttazione, il trascinamento ed occultamento del corpo almeno
da parte di almeno due soggetti (così come riferito dall'imputata in occasione
delle prime dichiarazioni), e l'anomala posizione del Bertazzoni, feritosi
probabilmente quella stessa sera.
Inoltre la pluralità dei tentativi di utilizzo della carta della vittima appare
indicativa di una freddezza e perseveranza nella ricerca del proprio obbiettivo
poco compatibile con la versione di un delitto "d'impeto".
Infine l'avere indotto la vittima a recarsi nel luogo prescelto perché buio ed
isolato, la direzione dei colpi inferti al capo, la micidialità dello strumento
utilizzato, l'"accoltellamento" finale appaiono tutte
circostanze indicative di una precisa e fredda volontà omicida, ai limiti della
premeditazione.
Accertata quindi sotto il profilo oggettivo e soggettivo la responsabilità di
entrambi gli imputati per la rapina e per l'omicidio di Tonello Luca, va
sottolineata altresì la sussistenza delle aggravanti contestate. Quanto alla
futilità dei motivi ispiratori del crimine, si rileva infatti che i due
imputati hanno agito al fine di procurarsi denaro necessario per trascorrere una
serata in discoteca o per acquistare stupefacente: si tratta in sostanza di
motivazioni che nella coscienza collettiva risultano assolutamente insufficienti
a provocare la morte di un uomo. E' poi in re ipsa l'aggravante di cui all'art.
61 n. 2 c.p. integrata dal nesso teleologico tra l'omicidio e la rapina.
Nella determinazione del regime sanzionatorio da applicare al caso di specie
deve ricordarsi come, nelle ipotesi in cui - come nel caso di specie - venga
contestata e ritenuta la sussistenza di circostanze aggravanti ad effetto
speciale, il Giudice debba in primo luogo verificare la sussistenza eventuale di
ulteriori circostanze a favore dell'imputato e poi effettuare il giudizio di
bilanciamento tramite il quale valutare in modo complessivo e sintetico tutte le
circostanze.
Sussistono precisi elementi che consentono di riconoscere ad entrambi gli
imputati le attenuanti generiche: essi sono di giovane età ed incensurati (a
loro carico non risultano nemmeno semplici precedenti di polizia); il Mandalà
svolgeva poi regolare attività lavorativa.
Inoltre, si rileva come nell'immediatezza del fatto entrambi abbiano reso ampia
confessione delle proprie responsabilità. A tale fatto non è possibile non
riconoscere un certo valore di rivisitazione critica delle proprie scelte, anche
se, nel prosieguo del procedimento, abbiano prevalso ragioni oggettive di difesa
per cui entrambi modificavano le proprie dichiarazioni adeguandole alle linee
difensive oggi sviluppate in sede di discussione.
Tali circostanze quindi si pongono in rapporto di perfetta equivalenza rispetto
alle contestate e ritenute aggravanti, essendo idonee a controbilanciare la
spinta criminosa dalle medesime espressa.
Quanto al regime sanzionatorio, può ritenersi in via preliminare il vincolo
della continuazione tra l'omicidio e la rapina contestata, nonché, per il
Mandalà, il porto illegale delle armi usate per il delitto.
Pertanto, valutati i parametri di cui all'art. 133 c.p., e in tale contesto la
gravità del fatto quale emerge dalle modalità dell'omicidio, perpetrato ai
danni di una persona da loro conosciuta (la Bertelli risultava ancora legata
alla vittima), in modo da impedire la minima difesa, con una pluralità di colpi
al capo inferti con uno strumento il cui peso era indice di micidialità, pare
congruo determinare la pena base nella misura corrispondente al massimo edittale
di cui all'art. 23 c.p. di anni ventiquattro di reclusione.
L'aumento per la continuazione può essere determinato nella misura di anni uno
di reclusione per la rapina e di ulteriori tre mesi di reclusione per il reato
di cui all'art. 4 L. 110/75.
Applicata quindi la riduzione per il rito, la pena finale risulta pari ad anni
16 e mesi otto di reclusione per la BERTELLI e di anni sedici e medi dieci di
reclusione per il MANDALA'.
Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare,
nonché alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici; va
dichiarato lo stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena
detentiva.
Devono infine trovare accoglimento le
richieste risarcitorie formulate dalla parte civile, madre della vittima.
Quanto alla liquidazione del danno subito non sono stati prodotti atti idonei a
comprovare una deminuitio patrimonii conseguente alla cessazione di un apporto
patrimoniale proveniente dal defunto. Risulta invece l'indiscutibile danno
morale sofferto dalla madre, danno indubbiamente accresciuto dalle modalità del
fatto. Esso quindi appare quantificabile in via equitativa nella misura di 600
milioni pari a Euro 309.874.
Può essere altresì accolta la richiesta di una provvisionale, immediatamente
esecutiva, determinata in L. 300.000.000 pari ad Euro154.937.
Deve procedersi altresì alla condanna al ristoro delle spese di costituzione di
parte civile liquidate come in dispositivo.
Quanto, infine, ai reperti ancora in sequestro ne va disposta la confisca e
distruzione, salvo esigenze attinenti al procedimento a carico del BERTAZZON.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.p. riservati i motivi della decisione
Dichiara entrambi gli imputati responsabili
dei delitti loro ascritti, unificati nel vincolo della continuazione, e
conseguentemente, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti
contestate, applicato l'aumento per la continuazione e la riduzione per il rito,
condanna MANDALA' Alessandro alla pena di anni 16 e mesi dieci di reclusione e
BERTELLI Rossana alla pena di anni sedici e mesi otto di reclusione.
Condanna altresì gli imputati al pagamento delle spese processuali (comprese le
spese di custodia cautelare) e alla pena accessoria dell'interdizione perpetua
dai pubblici uffici.
Dichiara entrambi gli imputati in stato di interdizione legale durante
l'espiazione della pena detentiva.
Condanna Mandalà Alessandro e Bertelli
Rossana - in via tra loro solidale - al risarcimento dei danni alla parte civile
costituita, liquidati nella complessiva somma di L. 600 milioni pari a Euro
309.874. Pone a carico degli imputati una provvisionale, immediatamente
esecutiva, pari a L. 300.000.000 pari ad Euro 154.937.
Condanna inoltre gli imputati al pagamento delle spese di costituzione che si
liquidano in complessive L. 12.000.000 (altre accessori di legge) pari a Euro
6.197.
Dispone la confisca e distruzione di quanto in sequestro (salve esigenze attinenti al procedimento a carico dell'originario coimputato).
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 45.
Treviso, li 21 gennaio 2002
Il Giudice per l'udienza preliminare
dott. Valeria Sanzari