INDICE ED INIZIO ARGOMENTO "VITTIME DI REATI"

 

 

DIRITTI DELLA VITTIMA DI INFORMARE E DI ESSERE INFORMATA, E DI COMPRENDERE E DI ESSERE COMPRESA

 

 

Il comma 1 dell’articolo 3 della decisione quadro del 15.3.01, recita che “Ciascun stato membro garantisce la possibilità per la vittima di essere sentita durante il procedimento … “.

Inoltre il punto 8 delle considerazioni iniziali, recita che alla vittima deve essere salvaguardato il “diritto di informare e di essere informata” e “ di comprendere e di essere compresa”.

 

Invece in Italia la vittima non ha assolutamente la possibilità di “comprendere ed essere compresa”.

Come si può rilevare nel caso del delitto del Sile, dove la madre di un giovane assassinato è convinta che nel procedimento contro gli assassini di suo figlio, non sia stata ingiustamente imputata l’aggravante della premeditazione, e pertanto invia un'istanza al P.M. per chiedere che le venga dimostrato che l’assassinio di suo figlio non è stato premeditato. Ma non riceve alcuna risposta. In seguito invia un'altra istanza al giudice di secondo grado, ma anche in questo caso non ha ricevuto aluna risposta.

 

In verità, se la vittima ha dei dubbi sul comportamento della magistratura, ha la possibilità di inviare esposti al Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) per farglielo valutare, anche senza il bisogno di un avvocato. Ma la cosa si rivela inutile.

Perché, almeno in base all’esperienza del delitto del Sile, il C.S.M. risponde che l’attività giurisdizionale non è di sua competenza e archivia gli esposti. Come risulta anche da un libro del giornalista Domenico Longo sul C.S.M., per il quale, secondo quest’ultimo, la competenza sarebbe delle Procure e dei Tribunali, ma il ricorrervi sarebbe come “cadere dalla padella nella brace”, perché non ci sarebbe da sorprendersi se ne venissero fuori “sentenze di compiacenza”.

Ma anche se fosse possibile rivolgersi alla procura e se non ci fosse il pericolo di “sentenze di compiacenza”, per quale motivo una vittima di reati violenti dovrebbe affrontare una causa per riuscire a comprendere perché, secondo un P.M., non c’è stata la premeditazione?

In conclusione, in base a quanto esposto, si ritiene di poter affermare che lo Stato Italiano non applica quanto stabilito del comma 1 dell’articolo 3 e del punto 8 delle considerazioni iniziali.

 

 

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