INDICE ED INIZIO ARGOMENTO "VITTIME DI REATI"

 

 

VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA

 

 

In tutta la Decisione Quadro è prestata particolare attenzione all’evitare la vittimizzazione secondaria nei confronti della vittima, e cioè ad evitare che questa debba subire ulteriori danni materiali e morali, oltre a quelli dovuti al reato subito.

Inoltre è stabilita la necessità di “attenuare gli effetti del reato”, come recita l’ultima parte del punto 6 delle premesse.

 

Più precisamente:

- il comma 1 dell’articolo 2, prevede che alla vittima sia garantito un trattamento rispettoso della sua dignità personale;

- l’articolo 13 prevede una serie di servizi specializzati e organizzazioni di assistenza alle vittime;

- l’articolo 14 prevede una adeguata formazione professionale alle persone che intervengono nel procedimento e comunque entrano in contatto con le vittime, in particolar modo per le forze di polizia e per gli operatori della giustizia;

- l’articolo 15 prevede che la vittima non abbia a subire ulteriori pregiudizi, rivolgendo particolare attenzione alle strutture degli uffici giudiziari, delle forze di polizia, dei servizi pubblici e delle organizzazione di assistenza alle vittime.

 

In Italia, visti i continui provvedimenti a favore degli autori dei reati (giudizio abbreviato che consente loro la riduzione di un terzo della pena, permessi premio, regime di semilibertà, riduzione della pena per buona condotta, affidamento ai servizi sociali, anticipazione della liberazione, arresti domiciliari, ecc.), che nel 2006 sono stati “premiati” perfino con un indulto di tre anni esteso anche agli assassini più efferati, l’attenzione ad evitare la vittimizzazione secondaria, dovrebbe essere molto maggiore di quella prevista dalla Decisione Quadro.

Invece la vittima viene abbandonata a se stessa e in qualche caso viene fatta esasperare. Ma se si lamenta esprimendo dei pareri negativi sul comportamento dei magistrati, questi possono querelarla ed ottenere notevoli risarcimenti.

 

Per esempio, nel caso di Teresa Cordopatri, ben 4 magistrati l’hanno querelata per quanto contenuto in un esposto al C.S.M., ottenendo risarcimenti sull’ordine delle centinaia di migliaia di euro.

 

Un esposto al C.S.M. dovrebbe rimanere riservato, però in Italia non sempre la riservatezza funziona bene, per cui è possibile che venga a conoscenza del Magistrato interessato, il quale potrebbe sentirsi diffamato, querelare il cittadino e farsi risarcire con decine di migliaia di euro, anche se le affermazioni contenute nell’esposto fossero vere.

In teoria durante il procedimento relativo alla querela, dovrebbe anche essere valutata la veridicità delle affermazioni contenute nell’esposto, ma chi effettua la valutazione è anch’esso un Magistrato, per cui, in base a quanto affermato in un libro di Domenico Longo succitato, non c'è da sorprendersi se ne vengono fuori “sentenze di compiacenza”.

 

In pratica, quindi, l’esposto si può trasformare in una trappola.

Infatti ecco cosa ha detto, in merito, Mauro Mellini, un autorevole membro della Suprema Corte: ‘I nostri magistrati godono del “privilegium fori”, come un tempo gli ecclesiastici, sono intoccabili, titolari di una totale immunità, non solo non pagano per gli abusi e i loro errori, ma si rifanno su chi ancora osa criticarli, facendoli condannare al posto degli imputati dei processi che perdono, e incassando da loro e dai giornali che ospitano le critiche congrue parcelle di risarcimento’.

 

Un'altra tipologia di vittimizzazione secondaria può avvenire via stampa, come si può rilavare dal caso del delitto del Sile.

 

In conclusione è estremamente importante ed urgente che venga istituita una funzione, indipendente dalla magistratura, dove una vittima di reati possa esprimere le proprie critiche, possa chiedere spiegazioni sugli atti della magistratura. Il tutto senza il rischio di essere querelata per diffamazione.

Naturalmente dovrebbe anche ottenere le spiegazioni richieste.