INDICE ED INIZIO ARGOMENTO "VITTIME DI REATI"

 

 

OMESSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/80/CE DEL 29.4.04 RELATIVA ALL'INDENNIZZO DELLE VITTIME DI REATO.

 

 

Il punto 10 delle considerazioni iniziali della direttiva recita che “Le vittime di reato, in molti casi, non possono ottenere un risarcimento dall'autore del reato, in quanto questi può non possedere le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al risarcimento dei danni, oppure può non essere identificato o perseguito.”.

Il comma 2 dell’articolo 12, recita che “Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime.“.

Inoltre il comma 1 dell’articolo 18, recita che “Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2006, fatta eccezione per l'articolo 12, paragrafo 2, per il quale tale data è fissata al 1° luglio 2005.”.

Attualmente, in Italia, è previsto che il risarcimento danni avvenga da parte dell’autore del reato il quale, però, soprattutto nel caso di reati violenti, difficilmente è in grado di farlo.

E le disposizioni di cui comma 2 dell’articolo 12, sopra esposte, non sono state poste in vigore. Pertanto, almeno nella maggior parte dei casi, la vittima di reati violenti non riceve alcun risarcimento.

 

Il 29 novembre 2007 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha condannato lo stato italiano per questa inadempienza.

È poi spuntato nel 2008 un Decreto del ministero della Giustizia che regola l’organizzazione degli uffici, e l’attuale surreale situazione: il risarcimento è negato se la vittima è italiana e risiede in Italia, è possibile solo per un cittadino europeo che subisce un reato in Italia, o per un cittadino italiano che subisce un reato in un altro Paese europeo.
Non è una vergogna?

 

Comunque in seguito a detta condanna, nel 2010, con la sentenza n. 3145, il Tribunale di Torino per la prima volta ha riconosciuto l’inadempimento dell’Italia alla normativa comunitaria, condannando lo Stato italiano al risarcimento del danno nei confronti della vittima del reato.