INDICE ED INIZIO ARGOMENTO "VITTIME DI REATI"
SENTENZA DELLA CORTE
(Quinta Sezione)
29 novembre 2007
Causa C-112/07
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva
2004/80/CE – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale –
Indennizzo delle vittime di reato – Mancata attuazione entro il termine
prescritto»
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. art. 226
CE CE, proposto il 26 febbraio 2007,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re M. Condor
Durande e E. De Persio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. sig. I.M. Braguglia, in
qualità di agente, assistito dal sig. sig. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,
con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta,
LA CORTE,
composta dal sig. sig. A. Borg Barthet (relatore), facente funzione di
presidente della Quinta Sezione, dai sigg. sigg. M. Ilešic e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. sig. J. Mazák
cancelliere: sig. sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento, vista la
decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di decidere la causa
senza conclusioni, ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede
alla Corte di dichiarare che, non avendo adottando le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del
Consiglio 29 aprile 2004, 2004/80/CE, relativa all’indennizzo delle vittime di
reato (GU L GU L 261, pag. pag. 15; in prosieguo: la «direttiva»), o comunque
non avendole comunicato tali disposizioni, la Repubblica italiana è venuta meno
agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva.
2 Ai sensi dell’art. art. 18, n. n. 1, della direttiva, gli Stati membri
dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 1° gennaio
2006, fatta eccezione per l’art. art. 12, n. n. 2, di quest’ultima per il quale
tale data era fissata al 1°luglio 2005, e dovevano informarne immediatamente la
Commissione.
3 Ritenendo che la direttiva non fosse stata recepita nell’ordinamento
giuridico nazionale entro il termine prescritto, la Commissione ha avviato il
procedimento per inadempimento previsto dall’art. art. 226 CE CE. Dopo aver
diffidato la Repubblica italiana intimandole di presentare le sue osservazioni,
in data 28 giugno 2006 la Commissione ha emesso un parere motivato invitando
tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al
suddetto parere entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.
4 Poiché il parere motivato di cui trattasi era rimasto senza risposta ed
essa non disponeva di alcun elemento d’informazione che le consentisse di
concludere che i provvedimenti necessari per procedere al recepimento della
direttiva nell’ordinamento giuridico nazionale erano stati definitivamente
adottati dalla Repubblica italiana, la Commissione ha proposto il presente
ricorso.
5 Nel suo controricorso, la Repubblica italiana non contesta la
fondatezza del ricorso proposto dalla Commissione. Essa osserva tuttavia che
determinate leggi già vigenti nell’ordinamento giuridico italiano prevedono
l’indennizzo delle vittime di atti di terrorismo e della criminalità organizzata
nonché delle vittime di richieste estorsive e di usura. Peraltro, tale Stato
membro fa valere che l’iter legislativo diretto ad assicurare il recepimento
integrale della direttiva nel suo ordinamento giuridico è in via di conclusione.
6 A tale proposito occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza
costante, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla
situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine
stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti
successivi (v., in particolare, sentenze 30 maggio 2002, causa C C 323/01,
Commissione/Italia, Racc. Racc. pag. pag. I I 4711, punto 8, e 27 ottobre 2005,
causa C C 23/05, Commissione/Lussemburgo, Racc. Racc. pag. pag. I I 9535, punto
9).
7 Nel caso di specie, è pacifico che, alla scadenza del termine fissato
nel parere motivato, tutti i provvedimenti necessari per procedere
all’attuazione della direttiva nell’ordinamento giuridico nazionale non erano
stati adottati dalla Repubblica italiana.
8 Di conseguenza, il ricorso proposto dalla Commissione va considerato
fondato.
9 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare che,
non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, la
Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di
tale direttiva.
Sulle spese
10 Ai sensi dell’art. art. 69, n. n. 2, del regolamento di procedura,
la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché
la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica italiana, che è rimasta
soccombente, quest’ultima dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/80/CE, relativa all’indennizzo
delle vittime di reato, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad
essa incombenti in forza di tale direttiva.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.