INDICE ED INIZIO ARGOMENTO "VITTIME DI REATI"

 

 

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
29 novembre 2007

Causa C-112/07

 

 

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2004/80/CE – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Indennizzo delle vittime di reato – Mancata attuazione entro il termine prescritto»

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. art. 226 CE CE, proposto il 26 febbraio 2007,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re  M. Condor Durande e E. De Persio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,

                                                                         contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. sig. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta,

LA CORTE,
composta dal sig. sig. A. Borg Barthet (relatore), facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. sigg. M. Ilešic e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. sig. J. Mazák
cancelliere: sig. sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di decidere la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente 
                                                                   
                                                                     Sentenza

1        Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo adottando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/80/CE, relativa all’indennizzo delle vittime di reato (GU L GU L 261, pag. pag. 15; in prosieguo: la «direttiva»), o comunque non avendole comunicato tali disposizioni, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva.

2        Ai sensi dell’art. art. 18, n. n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 1° gennaio 2006, fatta eccezione per l’art. art. 12, n. n. 2, di quest’ultima per il quale tale data era fissata al 1°luglio 2005, e dovevano informarne immediatamente la Commissione.

3        Ritenendo che la direttiva non fosse stata recepita nell’ordinamento giuridico nazionale entro il termine prescritto, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento previsto dall’art. art. 226 CE CE. Dopo aver diffidato la Repubblica italiana intimandole di presentare le sue osservazioni, in data 28 giugno 2006 la Commissione ha emesso un parere motivato invitando tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al suddetto parere entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.

4        Poiché il parere motivato di cui trattasi era rimasto senza risposta ed essa non disponeva di alcun elemento d’informazione che le consentisse di concludere che i provvedimenti necessari per procedere al recepimento della direttiva nell’ordinamento giuridico nazionale erano stati definitivamente adottati dalla Repubblica italiana, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

5        Nel suo controricorso, la Repubblica italiana non contesta la fondatezza del ricorso proposto dalla Commissione. Essa osserva tuttavia che determinate leggi già vigenti nell’ordinamento giuridico italiano prevedono l’indennizzo delle vittime di atti di terrorismo e della criminalità organizzata nonché delle vittime di richieste estorsive e di usura. Peraltro, tale Stato membro fa valere che l’iter legislativo diretto ad assicurare il recepimento integrale della direttiva nel suo ordinamento giuridico è in via di conclusione.

6        A tale proposito occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze 30 maggio 2002, causa C C 323/01, Commissione/Italia, Racc. Racc. pag. pag. I I 4711, punto 8, e 27 ottobre 2005, causa C C 23/05, Commissione/Lussemburgo, Racc. Racc. pag. pag. I I 9535, punto 9).

7        Nel caso di specie, è pacifico che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, tutti i provvedimenti necessari per procedere all’attuazione della direttiva nell’ordinamento giuridico nazionale non erano stati adottati dalla Repubblica italiana.

8        Di conseguenza, il ricorso proposto dalla Commissione va considerato fondato.

9        Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. 

Sulle spese

10      Ai sensi dell’art. art. 69, n. n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica italiana, che è rimasta soccombente, quest’ultima dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/80/CE, relativa all’indennizzo delle vittime di reato, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.
2)      La Repubblica italiana è condannata alle spese.