INDICE ED INIZIO ARGOMENTO "VITTIME DI REATI"

 

 

PRINCIPALI ATTI INTERNAZIONALI SUI DIRITTI DELLE VITTIME DI REATI VIOLENTI

 

 

Si elencano qui di seguito i più importanti atti internazionali in merito ai diritti delle vittime di reati violenti, con dei brevi commenti.

 

28.09.1977

Risoluzione del Consiglio d'Europa sul risarcimento alle vittime di reati violenti.

 

24.11.1983

Convenzione europea sul risarcimento alla vittima di reati di violenza (Consiglio d’Europa), che invita gli Stati membri a sviluppare i passi necessari per garantire un risarcimento economico nei confronti delle vittime dei reati citati soprattutto laddove i rei non siano stati identificati o siano privi di risorse (cliccando sulla dicitura "Stato delle firme e ratifiche" si accede ad una tabella dove si può rilevare l'indifferenza dell'Italia su questo problema).

 

28.06.1985

Raccomandazione concernente la posizione delle vittime nell’ambito del diritto penale e della procedura penale (Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa), che nel premettere che talvolta gli attuali sistemi penali tendono ad accrescere, piuttosto che diminuire, i problemi delle vittime, raccomanda agli Stati di prevedere a livello legislativo ed operativo, una serie di misure a tutela delle vittime, in tutte le fasi del procedimento.

 

29.11.1985

Dichiarazione sui principi fondamentali di giustizia in favore delle vittime della criminalità e delle vittime di abusi di potere (Assemblea Generale delle Nazioni Unite), che afferma la necessità di adottare delle misure nazionali e internazionali miranti a garantire il riconoscimento universale e efficace dei diritti delle vittime della criminalità e di abuso di potere.

In questo senso il documento delle Nazioni Unite, non a caso è definito "un avvenimento di portata storica per l'umanità, poiché ha portato la vittima al livello alto delle consacrazioni di tipo universale e cioè al livello dei diritti dell'uomo". (Pisani)

 

17.11.1987

Raccomandazione concernente l’assistenza alle vittime e la prevenzione della vittimizzazione (Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa), che considerato che la giustizia penale non è sufficiente per riparare il pregiudizio e i danni causati dal reato, raccomanda agli Stati membri di prendere quelle misure che tendano a garantire la vittima, evitando una vittimizzazione anche secondaria.

 

15-16.10.1999

Conclusioni del Consiglio europeo di Tampère, nel corso del quale i capi di Stato e di governo hanno deciso di far progredire rapidamente l’idea di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell’ambito dell’Unione Europea (previsto dal trattato di Amsterdam). In particolare viene richiamata la necessità di elaborare norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, in particolare sull’accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni, comprese le spese legali. Dovrebbero inoltre essere creati programmi nazionali di finanziamento delle iniziative, sia statali che non governative, per l’assistenza alle vittime e la loro tutela.

 

10-17.04.2000

Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia (X Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del crimine e il trattamento dei detenuti). Alcuni punti della dichiarazione trattano specificatamente la definizione di impegni verso l’introduzione di “adeguati programmi di assistenza alle vittime del crimine, a livello nazionale, regionale, ed internazionale, quali meccanismi per la mediazione e la giustizia riparatrice” individuando nel 2002 il “termina ultimo per gli Stati per rivedere le proprie pertinenti procedure, al fine di sviluppare ulteriori servizi di sostegno alle vittime e campagne di sensibilizzazione sui diritti delle vittime, e prendere in considerazione l’istituzione di fondi per le vittime, oltre allo sviluppo e all’attuazione di politiche per la protezione dei testimoni (art. 27)”.

 

04.12.2000

Risoluzione sulla Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia: nuove sfide nel XXI secolo (Assemblea Generale delle Nazioni Unite), che recepisce i contenuti della dichiarazione di Vienna. La risoluzione fa propri gli obiettivi definiti dagli artt. 27 e 28 della Dichiarazione di Vienna in ordine allo sviluppo di piani d’azione in supporto delle vittime, nonché forme di mediazione e di giustizia riparativa, stabilendo come data di scadenza per gli stati membri, il 2002.

 

15.03.2001

Decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea (pdf) relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, adottata sulla base delle determinazioni assunte nel vertice di Tampère. Con essa gli Stati membri adottano una regolamentazione quadro relativa al trattamento da riservare alle vittime di reato. Ciascuno Stato si impegna a definire dei servizi specializzati che rispondano ai bisogni della vittima in ogni fase del procedimento, adoperandosi affinché la stessa non abbia a subire pregiudizi ulteriori e inutili pressioni. Si impegnano ancora ad assicurare l’adeguata formazione professionale degli operatori. Gli Stati sono vincolati a fare entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie ai fini dell’attuazione della decisione quadro, entro scadenze vincolanti e precisamente: entro il 22 marzo 2002 la predisposizione delle necessarie disposizioni attuative, di ordine legislativo, regolamentare e amministrativo; entro il 22 marzo 2004 la definizione delle garanzie in materia di comunicazione e di assistenza specifica alla vittima; entro il 22 marzo 2006 la implementazione della mediazione nell’ambito dei procedimenti penali e l’indicazione dei reati ritenuti idonei per questo tipo di misure.

In particolare la decisione prevede quanto segue.

 

Articolo 2
Rispetto e riconoscimento
1. Ciascuno Stato membro prevede nel proprio sistema giudiziario penale un ruolo effettivo e appropriato delle vittime. Ciascuno Stato membro si adopererà affinché alla vittima sia garantito un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale durante il procedimento e ne riconosce i diritti e gli interessi giuridicamente protetti con particolare riferimento al procedimento penale.
2. Ciascuno Stato membro assicura che le vittime particolarmente vulnerabili beneficino di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione.

 

Articolo 4
Diritto di ottenere informazioni
1. Ciascuno Stato membro garantisce che, in particolare fin dal primo contatto con le autorità incaricate dell'applicazione della legge, la vittima abbia accesso, con i mezzi che lo Stato ritiene adeguati e, per quanto possibile, in una lingua generalmente compresa, alle informazioni rilevanti ai fini della tutela dei suoi interessi.

 

Articolo 7
Spese sostenute dalla vittima in relazione al procedimento penale
Ciascuno Stato membro, secondo le disposizioni nazionali applicabili, offre alla vittima, che sia parte civile o testimone, la possibilità di essere rimborsata delle spese sostenute a causa della sua legittima partecipazione al procedimento penale.

 

Articolo 13
Servizi specializzati e organizzazioni di assistenza alle vittime
1. Ciascuno Stato membro promuove l'intervento, nell'ambito del procedimento, di servizi di assistenza alle vittime, con il compito di organizzare la loro accoglienza iniziale e di offrire loro sostegno e assistenza successivi attraverso la messa a disposizione di persone all'uopo preparate nei servizi pubblici o mediante il riconoscimento e il finanziamento di organizzazioni di assistenza alle vittime.
2. Ciascuno Stato membro incentiva l'intervento nell'ambito del procedimento di tali persone o di organizzazioni di assistenza alle vittime, in particolare per quanto riguarda:
a) la comunicazione di informazioni alla vittima;
b) l'assistenza alla vittima in funzione delle sue necessità immediate;
c) l'accompagnamento della vittima, se necessario e possibile, nel corso del procedimento penale;
d) l'assistenza alla vittima, ove richiesta, dopo la fine del procedimento.

 

Articolo 15
Condizioni pratiche relative alla situazione della vittima nel procedimento
1. Ciascuno Stato membro si adopera affinché, nell'ambito del procedimento in generale e in particolare negli ambienti in cui operano organi la cui attività possa dare inizio ad un procedimento penale, la vittima non abbia a subire pregiudizi ulteriori o inutili pressioni. Ciò vale in particolare per una corretta accoglienza iniziale della vittima e per la creazione, nei luoghi in questione, di condizioni adeguate alla sua situazione.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 ciascuno Stato membro rivolge particolare attenzione alle strutture degli uffici giudiziari, delle forze di polizia, dei servizi pubblici e delle organizzazioni di assistenza alle vittime.

 

 

28.09.2001

Libro Verde sul risarcimento alla vittime di reati della Commissione Europea (pdf). Che approfondisce i profili di risarcimento alle vittime a carico dello Stato (espressamente riservando a futuri approfondimenti il problema del risarcimento a carico dell’autore del reato), tracciandone un’analitica disamina nelle legislazioni di tutti gli Stati membri. Viene così formalizzata l’impostazione concettuale per cui, ove non sia possibile conseguire utilmente il risarcimento a carico del reo, lo Stato deve farsi carico, quale espressione ineludibile di solidarietà sociale, di assicurare alle vittime un trattamento risarcitorio.

 

29.04.2004

Direttiva del Consiglio Europeo relativo all’indennizzo delle vittime di reato. Che dispone che “Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime.”  Il provvedimento riguarda tutti casi in cui gli autori dei delitti non siano identificabili, reperibili o non dispongano di risorse economiche. Gli Stati membri dovevano adeguare le proprie normative entro il primo luglio 2005 e ad oggi risulta la seguente situazione (si fa rilevare l'"indifferenza" dell'Italia).