Indice ed inizio argomento "ricordo di Luca Tonello"

 

SENTENZA DI TERZO GRADO CON MOTIVAZIONE

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 02/10/2003

SENTENZA
N. 856/03

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

    Dott. CHIEFFI SEVERO                                         PRESIDENTE
1. Dott. SANTACROCE GIORGIO                            CONSIGLIERE        REGISTRO GENERALE
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI                                             "                      N. 006593/2003
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO                                            "
4. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA                                      "


ha pronunciato la seguente
                                                    SENTENZA
sul ricorso proposto da :

        PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
        CORTE ASSISE APPELLO        di  VENEZIA

        nei confronti di:

1) BERTELLI ROSSANA                            N. IL  22/01/1973
2) MANDALA' ALESSANDRO                  N. IL  26/08/1974
                nonché di BERTELLI ROSSANA
                avverso SENTENZA  del  09/10/2002

                CORTE  ASSISE  APPELLO            di  VENEZIA

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere 
SANTACROCE GIORGIO

udito il Procuratore Generale in persona del dottor Mario FRATICELLI,

che ha concluso per il rigetto dei ricorsi

 

udito per la parte civile, l'Avv. Francesco Murgia

uditi i difensori Avv.ti Vincenzo GUTIERREZ per Mandalà e .. Luigi GALLINA per la Bertelli.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Con sentenza del 9 ottobre 2002, la corte di assise di appello di Venezia confermava la condanna di MANDALA' Alessandro e BERTELLI Rossana rispettivamente alla pena di anni 16 e mesi 10 di reclusione e di anni 16 e mesi 8 di reclusione inflitta dal gup del tribunale della stessa città, all'esito di un giudizio celebrato con le forme del rito abbreviato per concorso nei delitti di rapina aggravata ed omicidio volontario in danno di Tonello Luca e del solo Mandalà per porto abusivo di coltello.
        La vicenda giudiziaria de qua risaliva alla tarda serata del 30 ottobre 2000 ed era avvenuta in una zona isolata sulle rive del fiume, in località Lughignano di Casale sul Sile, dove il Tonello, che era stato legato in passato alla Bertelli da un rapporto sentimentale e che continuava a vederla saltuariamente, veniva attirato dalla donna d'accordo con il Mandalà, col quale lei aveva iniziato una nuova relazione, e con Bertazzoni Gabrio, giudicato poi separatamente.
        Obiettivo dell'agguato era quello di aggredire il Tonello a scopo di rapina. Il giovane, presentandosi all'appuntamento, veniva colpito dal Mandalà a colpi di martello (una mazzetta da muratore, risultata poi del padre dell'imputato) e accoltellato alla schiena per essere poi trascinato fino al limite delle acque del fiume e spossessato del portafoglio che conteneva poco denaro e una carta di credito.
        I giudici di appello, dopo aver dichiarato l'inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni auto e etero accusatorie rese dai due imputati in sede di polizia giudiziaria e davanti al gip in sede di convalida del fermo, riteneva provata la loro partecipazione all'impresa criminosa, stante la piena utilizzabilità delle dichiarazioni confessorie rese sia dalla Bertelli che dal Mandalà in sede di esperimento giudiziale e sopralluogo effettuato dal gip il 21 giugno 2001 alla presenza dei rispettivi difensori. Tali dichiarazioni contenevano la piena confessione del Mandalà, che in quella sede aveva provveduto a ricostruire le fasi del delitto in chiave autoaccusatoria, fornendo elementi di prova anche a carico della donna: la quale, del resto, nella stessa sede, aveva ammesso la sua partecipazione alla rapina cercando solo di ridimensionare il suo coinvolgimento nell'omicidio dell'ex fidanzato.
        Peraltro il ruolo della Bertelli nella vicenda emergeva da una missiva a sua firma datata 2 novembre 2000 e indirizzata a un ispettore di polizia della squadra mobile di Treviso, dove si accennava al previo disegno concordato con il Mandalà e si ammetteva in pratica di aver ideato insieme sia la rapina che l'omicidio, anche se quest'ultimo era stato materialmente eseguito dal correo.
        Secondo la corte territoriale, l'intera dinamica della vicenda evidenziava un delitto a due, di cui la Bertelli era l'anello di congiunzione con la vittima e il soggetto psicologicamente forte che aveva convinto e trascinato il Mandalà in un lavoro sporco, spingendolo ad aggredire la vittima da dietro.

II. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia il procuratore generale presso la corte di appello di Venezia che la Bertelli.

        Il PG ritiene manifestamente illogica e contraddittoria l'avvenuta concessione ai due imputati delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti (nesso teleologico tra i due delitti, futilità dei motivi), essendo stata espressamente sottolineata nella motivazione l'indiscussa gravità dell'omicidio, definito "atroce" e "premeditato" pur in assenza dell'esplicita contestazione dell'art. 577 comma 1 n. 3 c.p.  A fronte del comportamento processuale dei due imputati, che non avevano mostrato alcun segno di ravvedimento ed anzi la Bertelli aveva affrontato il giudizio di secondo grado con "atteggiamento di sfida", la pena irrogata, ad onta del rito abbreviato prescelto, appariva eccessivamente blanda e palesemente inadeguata all'entità concreta dei fatti.
        La Bertelli lamentava, anche lei sotto il profilo del vizio di motivazione, che la decisione di condanna nei suoi confronti si basasse esclusivamente sulle dichiarazioni confessorie da lei rese in sede di esperimento giudiziale e su una missiva che, lungi dal fornire "il robustissimo conforto accusatorio" affermato dalla corte, costituiva un elemento probatorio riduttivo ed inaccettabile, anche perché dalla sua lettura non si ricavava assolutamente che il progetto di eliminare fisicamente il Tonello fosse stato concordato tra lei e il Mandalà, come avevano congetturato i giudici. Nell'auto del Mandalà era stato rinvenuto un berretto di lana che doveva servire al travisamento del suo compagno, il che portava ad escludere che l'uccisione fosse stata ideata e preventivata.
        In ogni caso, la corte aveva errato nell'utilizzare come elemento di riscontro contro di lei le dichiarazioni auto e eteroaccusatorie rese dal Mandalà in sede di esperimento giudiziale, avendo il suo compagno cambiato ripetutamente versione sulla dinamica dell'omicidio e non potendo in ogni caso l'esperimento effettuato ritenersi utilizzabile in sede di giudizio non essendo stato eseguito nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 218 e 219 c.p.p.
        Da ultimo, la Bertelli censurava la mancata applicazione dell'art. 116 c.p. a suo favore, non potendo ravvisarsi un suo dolo eventuale nell'azione omicidiaria e replicava all'impugnazione del PG, che riproponeva le stesse censure dedotte in sede di appello, senza tenere minimamente conto delle motivate argomentazioni svolte dalla corte di merito con riferimento al trattamento sanzionatorio inflittole.
        Nell'imminenza della trattazione del ricorso, la difesa della Bertelli ha depositato presso la cancelleria di questa Sezione una memoria in cui ribadisce l'inconsistenza dell'impugnazione del PG, che contiene soltanto un'impressione personale e soggettiva (l'atteggiamento di sfida tenuto dalla donna nel corso del dibattimento di secondo grado); che, in ogni caso, le posizioni dei due imputati dovevano essere tenute distinte e giudicate separatamente; che la lettera inviata dal carcere all'ispettore Schirru conteneva un accorato ravvedimento post-delictum; che la donna aveva ammesso la sua partecipazione alla ideazione della rapina ma non anche dell'omicidio; che era errato ritenere, come aveva fatto la corte di assise di appello, che c'era stata la sua partecipazione morale all'omicidio e che, in ogni caso, ricorrevano gli estremi per applicare l'art. 116 c.p., anche perché lei vide le armi in possesso del Mandalà solo dopo la consumazione dell'omicidio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
        E' inammissibile il ricorso del procuratore generale, che ravvisa una contraddittorietà tra l'avvenuto riconoscimento da parte della corte di merito dell'odiosità del delitto e l'applicazione ad entrambi gli imputati delle circostanze attenuanti generiche equivalenti, nonostante la sentenza abbia indicato in modo diffuso le ragioni che, ad onta della obiettiva gravità dei fatti commessi e le spinte soggettive a commetterli (soldi da spendere in discoteca o per acquistare sostanze stupefacenti), giustificano la concessione del beneficio. I giudici non hanno mancato di rilevare che il Mandalà aveva all'epoca dei fatti un onesto lavoro e che egli era stato indotto e trascinato al delitto dalla forte personalità psicologica della sua compagna, che aveva lasciato a lui il compito ingrato di svolgere il "lavoro sporco" (p. 13). Senza contare che il Mandalà aveva "mantenuta ferma la sua confessione nonostante qualche incertezza e piccolo ridimensionamento" (p. 17).
        Quanto alla Bertelli, i giudici non hanno esitato ad evidenziare "i limiti formativi/culturali dell'imputata", riconducibili "con tutta probabilità.. anche alla sua famiglia di origine ed all'ambiente" (p. 18) e la presenza nella giovane imputata di una sostanziale mancanza di equilibrio: senza tacere gli spunti che possono trarsi dalla nota missiva circa "un suo larvato ripensamento" (p.17).
        In quest'ottica, le censure proposte dal PG si risolvono in critiche su accertamenti ed apprezzamenti di fatto, insindacabili in questa sede perché congruamente motivati.
        Un discorso pressoché simile deve essere svolto con riferimento alle doglianze formulate dalla Bertelli, la quale si duole della scarsità del materiale probatorio utilizzato dalla corte di merito per giungere all'affermazione del suo pieno coinvolgimento nella intera vicenda, accusando i giudici di aver fondato la prova della sua partecipazione all'omicidio sulle dichiarazioni auto ed etero-confessorie da lei rese in sede di esperimento giudiziale, riscontrate dalle analoghe dichiarazioni auto ed etero-confessorie fatte nella stessa sede dal Mandalà e dal tenore di una missiva da lei inviata ad un ispettore di polizia tre giorni dopo la rapina e l'omicidio del Tonello.
        E' appena il caso di osservare che, a parte quanto è stato dato di ricavare dalla lettura della prima parte della sentenza impugnata (a proposito della sosta al bar dei tre imputati subito dopo il delitto, della identificazione dei vari bancomat nei quali gli imputati tentarono di prelevare denaro con la tessera della vittima in orario immediatamente successivo alla sua uccisione, dei tabulati telefonici con i tracciati delle telefonate intercorse la sera del delitto tra i rispettivi cellulari: p. 3), la corte ha fornito un'ampia e convincente spiegazione circa l'esistenza di "un previo disegno di agguato per rapina che prevedeva l'aggressione inevitabilmente mortale perché altrimenti sarebbero stati inesorabilmente riconosciuti e quindi denunciati" (p. 4), facendo osservare come in sede di sopralluogo la ricorrente ebbe ad ammettere il reato di rapina e non negò neppure il suo coinvolgimento nell'omicidio "pur non avendo in esso materialmente maneggiato le armi" (p. 11).
        Ma, c'è di più. Non solo nel caso in esame è stata puntualmente rispettata la regola di giudizio dettata dall'art. 292 c.p.p. in tema di riscontri, ma la corte ha fornito anche la chiave di lettura di certi elementi di riscontro (come quello offerto dalla missiva del 2 novembre 2000), spiegando che la donna costituisce "l'anello di congiunzione con la vittima", a conferma e riprova che l'intera impresa delittuosa è frutto di un accordo ideativo e operativo comune (pp. 12-13), soffermandosi a lungo e in dettaglio sul ruolo ricoperto dalla donna nella dinamica del tranello-agguato teso ai danni dell'ex fidanzato (vedi l'intera p. 13 sul punto).
        Nessuna concreta rilevanza ha poi la censura relativa alle perplessità formulate in ordine alla utilizzabilità di quanto emerso in sede di esperimento giudiziale, che non sono state dedotte con i motivi di appello e che vengono proposte per la prima volta in questa sede. Come pure del tutto priva di pregio è la doglianza relativa all'omessa applicazione della diminuente di cui all'art. 116 c.p., che la corte di merito ha anche ampiamente motivato, ricostruendo con le parole dello stesso Mandalà la dinamica "praticamente concorde e sovrapponibile" dei "momenti cruciali dell'omicidio" (pp. 14-15).
        Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dalla Bertelli seguono, avuto riguardo al carattere pretestuoso meramente dilatorio delle doglianze formulate, le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.

        

P. Q. M.

            Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.

dichiara

inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.
        Dichiara altresì inammissibile il ricorso della Bertelli, che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 1000,00 euro a favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado di giudizio, che liquida in complessivi 3.500 euro, di cui 3.000 euro per onorari.

        Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2003.

    IL CONSIGLIERE ESTENSORE                IL PRESIDENTE
                
Giorgio Santacroce                                Severo Chieffi
                        firma                                                        firma