Indice ed inizio argomento "ricordo di Luca Tonello"

 

RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO ALLA SENTENZA DI SECONDO GRADO, DELLA PROCURA GENERALE DI VENEZIA

 

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte d'Appello di
VENEZIA
(San Marco 4041 - Tel. 041/5217713 Fax 041/5237649)

N. 525/02 

ECCELLENTISSIMA CORTE DI CASSAZIONE

ROMA

 

Propongo ricorso avverso la sentenza 9.10.2002 (depositata il 21.11.2002) della Corte d'Assise d'Appello di Venezia, con la quale venne confermata la sentenza 21.1.2002 del Sig. GIP presso il Tribunale di TREVISO che condannava - concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti - MANDALA' Alessandro e BERTELLI Rossana alla pena di anni 16 di reclusione per il reato di omicidio volontario aggravato e rapina

M O T I V I

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 133 C.P. 62 bis - 69 C.P..
2) MOTIVAZIONE MANIFESTAMENTE ILLOGICA

Nel richiamarsi integralmente alle censure contenute nel ricorso 15.3.2002 (poi convertito in appello) e alla giurisprudenza di codesta S.C. ivi menzionata, osserva questo requirente che, pur avendo la Corte territoriale posto parzialmente rimedio alla palese carenza di motivazione (in punto riconoscimento attenuanti generiche e giudizio di equivalenza) manifestata nella decisione di prime cure, è, tuttavia incorsa, a sua volta, in contraddizione logica, laddove, lungi dall'evidenziare autentici profili positivi afferenti le persone degli imputati e loro condotta post-factum (idonei a bilanciare la indiscussa gravità di un delitto definito, testualmente "ATROCE" e "PREMEDITATO") ha, al contrario, posto in evidenza come il Mandalà non abbia ritenuto di confermare nel giudizio d'appello - come segno tangibile di ravvedimento - le spontanee dichiarazioni a suo tempo rese alla P.G. (poi espulse dal materiale probatorio per nullità assoluta ed insanabile) e la Bertelli, dal canto suo, abbia affrontato il dibattimento di II grado con atteggiamento di sfida (vedi note in calce alla pag. 17 e 18 della impugnata sentenza).

Il delitto dunque, per usare le parole della Corte "si inscrive in uno stile di vita, nel senso di una insostenibile leggerezza per i valori anche elementari", sicché il problema della adeguatezza della risposta sanzionatoria (già notevolmente attutita per la scelta del rito, e cioè per un fatto prettamente tecnico, perciò neutro sotto il profilo etico) rimane irrisolto, o meglio risolto all'insegna della incoerenza.



P.Q.M.

Si chiede l'annullamento della impugnata sentenza con ogni conseguenza di legge.

Venezia, 28 novembre 2002

IL PROCURATORE GENERALE
     Dr. Gabriele Ferrari - Sost     
firma