Indice ed inizio argomento "ricordo di Luca Tonello"

 

RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO ALLA SENTENZA, DEL PUBBLICO MINISTERO

 

N. 7994/2000 R.G. Mod. 21
N. 7831/2000 R.G. GIP

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale
TREVISO

DICHIARAZIONE DI RICORSO PER CASSAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO AVVERSO LA SENTENZA N. 39/2002 EMESSA IL 21.1.2002 DAL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE DI TREVISO
(artt. 311 e 570 C.P.P.)

 

Il Pubblico Ministero Dott. Luisa Napolitano,
nel procedimento suindicato nei confronti di:
1) MANDALA' Alessandro, nato a Treviso il 26.8.1974 ed ivi residente in via Zambeccari n. 14, difeso di fiducia dall'Avv. Rosa Parenti, attualmente sottoposto p.q.c. alla misura della custodia in carcere presso la Casa Circondariale di Treviso,
2) BERTELLI Rossana, nata a Treviso il 22.1.1973 ed ivi residente in via Bertolini n. 30, difesa di fiducia dagli Avv. Gianluigi e Monica Gallina del Foro di Treviso, attualmente sottoposta p.q.c. alla misura della custodia in carcere presso la Casa Circondariale di Belluno,

IMPUTATI

ENTRAMBI
A) dei reati previsti e punti dagli artt. 110, 575, 576 n.1 e 577 primo comma n.4 - in relazione all'art.61 n.1 - e 628 comma terzo n.1 del Codice Penale perché, in concorso con Bertazzoni Gabrio, per impossessarsi di un portafoglio contenente denaro ed altri effetti personali ed in particolare una carta di credito VISA avente n. 122996 rilasciata dalla Banca Popolare di Verona - Banco San Geminiano e San Prospero, sottraendoli a Tonello Luca che li deteneva addosso, al fine di conseguire il corrispondente ingiusto profitto ed in particolare di poter utilizzare la menzionata carta di credito, nonché per assicurarsi l'impunità dello stesso delitto di rapina, aggredivano il predetto Tonello, anche tramite una mazzetta di ferro ed un coltello da caccia, cagionandone la morte determinata da una gravissima lesione traumatica cranio-cerebrale con sfondamento-scoppio del cranio e spappolamento parziale del cervello; fatti aggravati dalla futilità dei motivi, rappresentati dal poter disporre del denaro rapinato al Tonello, e di quello che avrebbero dovuto ottenere utilizzando la carta di credito, in spese voluttuarie e divertimenti.
In Casale sul Sile, località Lughignano, la sera del 30.10.2001

MANDALA' ALESSANDRO
B) del reato previsto e punito dall'art. 4 comma secondo della legge 18.4.1975 n. 110 perché, senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria abitazione la mazzetta di ferro ed il coltello da caccia di cui al capo A), strumenti atti ad offendere ed utilizzati per l'offesa di Tonello Luca nelle circostanze anzidette.
In Casale sul Sile, località Lughignano, la sera del 30.10.2000

DICHIARA

con il presente atto di proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 39/2002 emessa il 21.1.2002 dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso (depositata in data 1.3.2002) intendendo censurare l'assetto sanzionatorio scelto dal giudice a quo, in esito al giudizio abbreviato, con la condanna dell'imputato Mandalà Alessandro alla pena di anni sedici e mesi dieci di reclusione per i reati ascrittagli ai capi A) e B) - unificati dal vincolo della continuazione - e dell'imputata Bertelli Rossana alla pena di anni sedici e mesi otto di reclusione per il reato ascrittole al capo A), per effetto della concessione ad entrambi di circostanze attenuanti generiche equivalenti, che ad avviso del P.M. avrebbero dovuto essere invece nel caso di specie essere valutate subvalenti rispetto alle contestate e ritenute aggravanti.
Come risulta infatti dal testo del provvedimento impugnato appaiono valutati incoerentemente e dunque illogicamente ai fini del giudizio di valenza i seguenti elementi: 1) la proditorietà dell'azione criminosa dimostrata dall'assenza di reazione del Tonello; 2) la pluralità dei colpi inferti con un'azione criminosa che per tal verso evidenzia un'alta intensità di dolo; 3) la freddezza dimostrata post factum che non solo rimarca la futilità dei motivi criminosi oggetto di specifica contestazione, ma evidenzia l'insensibilità degli autori rispetto alla carica di disvalore sociale tipica del delitto perpetrato; 4) la condotta processuale tenuta dagli imputati le cui contraddizioni, pur registrate dal GUP, sono state evidenziate dal consulente tecnico del P.M. prof. Chirillo, sicché solo grazie all'approfondimento istruttorio è stato possibile accertarne la responsabilità, mentre le dichiarazioni confessorie, peraltro imposte dalle risultanze fattuali, si sono connotate anche per la loro valenza "depistante".
A fronte di detti elementi il mero dato dell'incensuratezza (ma non risponde al vero che gli imputati non avessero precedenti di polizia - cfr. sulle iscrizioni per entrambi presso la Procura di Treviso, per reati contro il patrimonio, fogli da 194 a 198) e dalla giovane età, quand'anche considerato sufficiente a giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, giammai avrebbe potuto consentire l'esito di equivalenza del giudizio di comaparazione se non violando i canoni dell'art. 133 C.P. ed adottando una motivazione la cui illogicità manifesta sul punto risulta pertanto dal testo del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Chiede accogliersi il ricorso come in parte motiva.

Treviso, li' 30.3.2002

Il Sost. Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Luisa NAPOLITANO    

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