Indice ed inizio argomento "ricordo di Luca Tonello"
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RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO ALLA SENTENZA, DEL PUBBLICO MINISTERO |
N. 7994/2000 R.G. Mod. 21
N. 7831/2000 R.G. GIP
PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale
TREVISO
DICHIARAZIONE DI RICORSO PER
CASSAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO AVVERSO LA SENTENZA N. 39/2002 EMESSA IL
21.1.2002 DAL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE DI TREVISO
(artt. 311 e 570 C.P.P.)
Il Pubblico Ministero Dott. Luisa Napolitano,
nel procedimento suindicato nei confronti di:
1) MANDALA' Alessandro, nato a Treviso il 26.8.1974 ed ivi residente in
via Zambeccari n. 14, difeso di fiducia dall'Avv. Rosa Parenti, attualmente
sottoposto p.q.c. alla misura della custodia in carcere presso la Casa
Circondariale di Treviso,
2) BERTELLI Rossana, nata a Treviso il 22.1.1973 ed ivi residente in via
Bertolini n. 30, difesa di fiducia dagli Avv. Gianluigi e Monica Gallina del
Foro di Treviso, attualmente sottoposta p.q.c. alla misura della custodia in
carcere presso la Casa Circondariale di Belluno,
IMPUTATI
ENTRAMBI
A) dei reati previsti e punti dagli artt. 110, 575, 576 n.1 e 577 primo comma
n.4 - in relazione all'art.61 n.1 - e 628 comma terzo n.1 del Codice Penale
perché, in concorso con Bertazzoni Gabrio, per impossessarsi di un portafoglio
contenente denaro ed altri effetti personali ed in particolare una carta di
credito VISA avente n. 122996 rilasciata dalla Banca Popolare di Verona - Banco
San Geminiano e San Prospero, sottraendoli a Tonello Luca che li deteneva
addosso, al fine di conseguire il corrispondente ingiusto profitto ed in
particolare di poter utilizzare la menzionata carta di credito, nonché per
assicurarsi l'impunità dello stesso delitto di rapina, aggredivano il predetto
Tonello, anche tramite una mazzetta di ferro ed un coltello da caccia,
cagionandone la morte determinata da una gravissima lesione traumatica
cranio-cerebrale con sfondamento-scoppio del cranio e spappolamento parziale del
cervello; fatti aggravati dalla futilità dei motivi, rappresentati dal poter
disporre del denaro rapinato al Tonello, e di quello che avrebbero dovuto
ottenere utilizzando la carta di credito, in spese voluttuarie e divertimenti.
In Casale sul Sile, località Lughignano, la sera del 30.10.2001
MANDALA' ALESSANDRO
B) del reato previsto e punito dall'art. 4 comma secondo della legge 18.4.1975
n. 110 perché, senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria
abitazione la mazzetta di ferro ed il coltello da caccia di cui al capo A),
strumenti atti ad offendere ed utilizzati per l'offesa di Tonello Luca nelle
circostanze anzidette.
In Casale sul Sile, località Lughignano, la sera del 30.10.2000
DICHIARA
con il presente atto di proporre ricorso per
Cassazione avverso la sentenza n. 39/2002 emessa il 21.1.2002 dal Giudice delle
indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso (depositata in data
1.3.2002) intendendo censurare l'assetto sanzionatorio scelto dal giudice a quo,
in esito al giudizio abbreviato, con la condanna dell'imputato Mandalà
Alessandro alla pena di anni sedici e mesi dieci di reclusione per i reati
ascrittagli ai capi A) e B) - unificati dal vincolo della continuazione - e
dell'imputata Bertelli Rossana alla pena di anni sedici e mesi otto di
reclusione per il reato ascrittole al capo A), per effetto della concessione ad
entrambi di circostanze attenuanti generiche equivalenti, che ad avviso del P.M.
avrebbero dovuto essere invece nel caso di specie essere valutate subvalenti
rispetto alle contestate e ritenute aggravanti.
Come risulta infatti dal testo del provvedimento impugnato appaiono valutati
incoerentemente e dunque illogicamente ai fini del giudizio di valenza i
seguenti elementi: 1) la proditorietà dell'azione criminosa dimostrata
dall'assenza di reazione del Tonello; 2) la pluralità dei colpi inferti con
un'azione criminosa che per tal verso evidenzia un'alta intensità di dolo; 3)
la freddezza dimostrata post factum che non solo rimarca la futilità dei motivi
criminosi oggetto di specifica contestazione, ma evidenzia l'insensibilità
degli autori rispetto alla carica di disvalore sociale tipica del delitto
perpetrato; 4) la condotta processuale tenuta dagli imputati le cui
contraddizioni, pur registrate dal GUP, sono state evidenziate dal consulente
tecnico del P.M. prof. Chirillo, sicché solo grazie all'approfondimento
istruttorio è stato possibile accertarne la responsabilità, mentre le
dichiarazioni confessorie, peraltro imposte dalle risultanze fattuali, si sono
connotate anche per la loro valenza "depistante".
A fronte di detti elementi il mero dato dell'incensuratezza (ma non risponde al
vero che gli imputati non avessero precedenti di polizia - cfr. sulle iscrizioni
per entrambi presso la Procura di Treviso, per reati contro il patrimonio, fogli
da 194 a 198) e dalla giovane età, quand'anche considerato sufficiente a
giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, giammai
avrebbe potuto consentire l'esito di equivalenza del giudizio di comaparazione
se non violando i canoni dell'art. 133 C.P. ed adottando una motivazione la cui
illogicità manifesta sul punto risulta pertanto dal testo del provvedimento
impugnato.
P.Q.M.
Chiede accogliersi il ricorso come in parte motiva.
Treviso, li' 30.3.2002
Il Sost. Procuratore della
Repubblica
Dott.ssa Luisa NAPOLITANO
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